Novità importanti sul registro notizie di reato: sono iniziati i test per il rilascio del certificato telematico ex art. 335 c.p.p.

Ci sono novità in merito al registro notizie di reato. Il cittadino comune che è stato denunciato o sottoposto a indagine preliminare, infatti, ora può venire a conoscenza, ben prima che gli pervenga una comunicazione ufficiale, dei procedimenti iscritti a suo carico nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 del codice di procedura penale.

In particolare, il gruppo di lavoro al progetto P@ss è attualmente al lavoro sulla sperimentazione del rilascio di tale certificato tramite il sistema PST.

Ma quand’è che l’indagato viene informato di essere sottoposto a procedimento penale?

Di norma, il soggetto sottoposto a indagini preliminari a seguito della notizia di reato pervenuta al P.M. ne rimane all’oscuro. Questo per tutelare l’esito fruttuoso delle ricerche stesse, nonché di successivi ed eventuali atti a sorpresa.

Infatti, come recita l’art. 329, comma 1, c.p.p., “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto (art. 326 c.p.) fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.

Pertanto, è con la chiusura delle indagini preliminari che all’indagato vengono comunicate la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto.

Il tutto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero. E che, lui e il suo difensore, hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

Fa eccezione, secondo quando previsto dall’art. 369 c.p.p., la c.d. informazione di garanzia. Questa deve essere inviata dal P.M. per posta alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa quando è necessario compiere uno degli atti c.d. garantiti.

Questa, inviata per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, indica le norme di legge che si assumono violate. Sono indicati anche la data e il luogo del fatto, con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Un modo alternativo per venire a conoscenza dell’iscrizione di procedimenti a proprio carico, è quello di avanzare una richiesta ex art. 335 c.p.p. alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Tale norma, infatti, impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente, nell’apposito registro notizie di reato custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene. Nonché il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. Il P.M. dovrà altresì occuparsi di curare l’aggiornamento di tali iscrizioni al registro notizie di reato.

Laddove poi ne facciano richiesta l’indagato, la persona offesa o i rispettivi difensori, saranno comunicate le iscrizioni previste.

Tuttavia, la possibilità di comunicazione è esclusa per alcune ipotesi di reato più gravi. Oppure, laddove il P.M., per specifiche esigenze attinenti all’attività d’indagine, abbia disposto il segreto sulle iscrizioni.

Ma non è tutto.

Il Portale Servizi Telematici rende noto che è in fase di attivazione un nuovo servizio telematico, a uso esclusivo dei Punti di Accesso, inizialmente solo per il rilascio del certificato ex art. 335 c.p.p..

Tale servizio è volto a consentire la richiesta e il rilascio di certificati tramite PST.

Con questo sistema, il difensore potrà ricevere una comunicazione al proprio indirizzo PEC censito sul ReGIndE con le indicazioni per scaricare, previa autenticazione forte, il certificato richiesto.

Pertanto, è stato predisposto un ambiente di test sul quale i PdA potranno effettuare dal 2 gennaio 2018 al 9 gennaio 2018 le prove necessarie ad implementare le funzionalità per la richiesta di certificati.

I servizi di P@ss sono invocabili, con le consuete modalità previste per l’accesso ai proxy PdA di test, alla seguente URL: https://pda.processotelematicotest.giustizia.it/PASSNAZM/PassRichiestePDA

Infine, sarà possibile inoltrare via mail eventuali richieste di chiarimento. Queste dovranno provenire dai soli PdA, all’indirizzo infopct@giustizia.it, specificando nell’oggetto che la richiesta si riferisce alla sperimentazione del servizio P@ss.

 

 

 

 

 

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