Deve ritenersi altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Con delibera n. 841 del 2 ottobre 2018, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) si è pronunciata su una questione avente ad oggetto l’attribuzione dell’incarico di Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) al Direttore del Dipartimento Legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (AdSP).

Il provvedimento in questione, si occupava di valutare la compatibilità o meno dello svolgimento del ruolo di RPCT da parte del dirigente dell’ufficio legale iscritto all’albo speciale presso la Autorità di sistema portuale citata.

Recentemente una questione analoga era stata posta con riguardo alla nomina di RPCT al dirigente dell’ufficio legale dell’autorità portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna).

La vicenda

In primo grado, il giudice investito della fattispecie in esame si era pronunciato affermando l’incompatibilità fra i due ruoli: in primo luogo, perché ai sensi della dell’art. 23 l. 247/2012, gli avvocati degli enti pubblici devono essere incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni in piena libertà ed autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa.

In secondo luogo, perché le competenze del RPCT, pur non essendo propriamente compiti di amministrazione attiva, talvolta possono presentare profili che potrebbero creare delle incompatibilità per un legale nello svolgimento dei compiti che gli sono propri.

La vicenda apparentemente di facile soluzione, in realtà, non lo è affatto.

Da un punto di vista normativo, infatti, la legge 6 novembre 2012, n. 190, istitutiva della figura del RPCT, non fornisce alcuna indicazione sulla nomina del RPCT, in quanto avvocato di un ente pubblico.

A tal proposito, l’ANAC è intervenuta, più volte, fornendo diversi orientamenti sulla scelta del RPCT; da ultimo si rammenta quello contenuto nell’aggiornamento del 2017 del PNA adottato con Determinazione Anac n. 831 del 3 agosto 2016 (§ 5.2).

Ad ogni modo, neppure l’Autorità nazionale anticorruzione si è mai espressa con specifico riferimento alla possibilità che un avvocato dell’Ente iscritto all’Albo speciale sia nominato RPCT.

L’Autorità ha finora indicato soltanto che l’attribuzione delle funzioni di RPCT debba preferibilmente ricadere su dirigenti o funzionari che si trovino in una posizione di stabilità nell’amministrazione al fine di garantire un’adeguata conoscenza del funzionamento della stessa; che non provengano direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all’Autorità di indirizzo politico; che non si trovino in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi. Dovrebbero, quindi, compatibilmente con la struttura organizzativa, essere esclusi dalla designazione i dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione, come, ad esempio l’Ufficio gestione del patrimonio, l’Ufficio contratti, e in generale quelli assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. La scelta ricade comunque nell’autonomia organizzativa dell’ente o amministrazione.

L’ANAC, inoltre, ha sottolineato (PNA 2016 -§ 5.2) la necessità che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

Se ciò è vero, va anche segnalato che l’art. 23 della l. 247/2012 non prevede alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di attività di gestione posti in essere dall’avvocato dell’ente con la nomina di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il principio è stato, piuttosto, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità che considera «corretta la cancellazione dall’albo speciale di un avvocato che svolgeva per un ente pubblico oltre alle attività di rappresentanza e difesa anche attività di natura gestionale» (Cassazione civile, sez. un., 15/09/2010, n. 19547).

Sembrerebbe ritenersi cioè, che lo svolgimento di attività di gestione da parte degli avvocati degli uffici legali presso gli enti pubblici potrebbe inficiare proprio quel carattere di esclusività, a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia, che il legislatore ha indicato come requisito fondamentale per l’iscrizione all’albo speciale

Ci si deve allora domandare se il RPCT, nello svolgimento delle funzioni proprie – a prescindere da quelle che gli possono derivare dall’eventuale titolarità di un ufficio, ponga in essere anche attività di natura gestionale.

A tal proposito, l’ANAC ha affermato che sebbene il RPCT non svolge prettamente funzioni di amministrazione attiva, come sottolineato anche dal giudice di prime cure nella sentenza richiamata, nel modo tradizionalmente inteso (adozione di atti e di provvedimenti amministrativi connessi al raggiungimento dei fini istituzionali della p.a.), esso svolge, tuttavia, importanti compiti, quali la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e la verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione ivi contenute, attività che lo inducono a rapportarsi con le varie strutture dell’amministrazione, con l’organo di indirizzo politico e con tutti i dirigenti dell’ente.

Non soltanto, ma è importante anche ricordare che al RPCT spetta anche l’importante compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, con capacità proprie di intervento anche sanzionatorio (cfr. Delibera ANAC 833/2016 e TAR n. 6593/2016) e che tale compito potrebbe rientrare tra quelli “di amministrazione e gestione attiva” generando quindi un possibile vulnus al corretto svolgimento dei compiti dell’avvocato.

La decisione

E allora, chiarito che l’ANAC non è competente a pronunciarsi in ordine al requisito di esclusività della funzione di avvocato di un ente pubblico iscritto all’albo speciale di cui alla legge 247/2012; ma che può, invece, esprimersi sul rapporto fra il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quello di avvocato di un ente pubblico iscritto all’albo speciale di cui alla legge 247/2012 e sulla possibilità di attribuire i due incarichi alla medesima persona; deve affermarsi che quello di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è un ruolo che comporta necessariamente rapporti costanti e diretti con l’organo di vertice e con tutte le strutture dell’amministrazione. E, considerate le numerose attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alcune delle quali presentano profili di natura gestionale e sanzionatoria. deve ritenersi, altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

 

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