Le linee-guida attualmente vigenti e non approvate secondo l’iter previsto dalla legge Gelli possono essere considerate nei giudizi sulla responsabilità colposa del medico come buone pratiche clinico-assistenziali?

Erano accusati di aver cagionato la morte di un uomo, deceduto a causa di un tamponamento cardiaco da rottura di dissecazione del segmento prossimale dell’aorta. I due medici, secondo l’accusa, non avevano identificato la patologia da cui era affetto il paziente, omettendo, di conseguenza, l’effettuazione del necessario intervento chirurgico. Il Giudizio di appello aveva visto confermare la penale responsabilità colposa di uno dei due professionisti, mentre l’altro camice bianco indagato era stato assolto.

Il dottore condannato aveva quindi presentato ricorso per cassazione. Tra le altre motivazioni, lamentava che la Corte territoriale avrebbe dato per scontata l’esistenza di sintomi e di dolori che non erano documentalmente riscontrabili. In particolare il ricorrente sosteneva di aver egli stesso effettuato al paziente una ecografia cardiaca, senza spingersi oltre. In quel momento, infatti, la diagnosi era unica e la terapia impostata aveva prodotto effetti positivi.

Non vi sarebbe stata, dunque, alcuna sottovalutazione dei sintomi, né alcuna negligenza nell’applicazione dei protocolli di intervento. Ciò anche alla luce dello stato asintomatico del paziente che avrebbe visto regredire il dolore retrosternale, nonché il blocco atriale da cui era affetto.

La Cassazione, con la sentenza n. 47748/2018, ha tuttavia ritenuto di respingere il ricorso in relazione a tale motivazione in quanto infondato.

Gli Ermellini, chiariscono come la responsabilità colposa del medico per morte in ambito sanitario sia esclusa solamente laddove siano state seguite rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida oppure dalle buone pratiche clinico assistenziali. Lo prevede la legge n. 24/2017 (Legge Gelli), che ha novellato , l’art. 590 sexies del codice penale.

La nuova normativa, detta un articolato iter di elaborazione e di emanazione delle linee guida. Pertanto, evidenzia la Cassazione, in mancanza di linee guida elaborate ed emanate mediante tale procedura non può farsi riferimento all’art. 590 sexies del codice penale, se non nella parte in cui richiama alle buone pratiche clinico assistenziali.

Le linee-guida attualmente vigenti e non approvate secondo il procedimento previsto dalla legge Gelli potrebbero essere recuperate negli attuali giudizi considerandole come buone pratiche clinico-assistenziali. Per la Suprema Corte, tuttavia, si tratta, di una “opzione ermeneutica non agevole”. Le linee-guida, infatti, sono delle raccomandazioni di comportamento clinico che derivano da un processo sistematico di elaborazione concettuale. Quindi, in quanto tali, sono profondamente diverse dalle buone pratiche clinico-assistenziali sia sotto il profilo concettuale che sotto quello tecnico-operativo.

Nella vicenda in esame, in ogni caso, anche l’equiparazione tra linee-guida vigenti e buone pratiche, non avrebbe influito sul giudizio. I Giudici del merito, infatti, avevano accertato che il sanitario aveva agito con negligenza e imperizia. Per i Giudici del Palazzaccio, dunque, non sussistevano due dei presupposti fondamentali per l’applicabilità dell’art. 590 sexies c.p.: il rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida; la ravvisabilità, in via esclusiva, di imperizia e non anche di negligenza.

 

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