Con la sentenza n. 9670/2017 il Tribunale di Milano ha dovuto pronunciarsi su un caso di responsabilità medica, alla luce della nota legge Gelli Bianco

I fatti sottostanti la pronuncia riguardano un caso di responsabilità medica per una donna che, a causa di una dispnea nasale si era rivolta a un medico che le aveva suggerito l’esecuzione di un intervento chirurgico. Tale intervento  aveva avuto solo carattere estetico e, per risolvere i problemi che affliggevano l’attrice, si era reso necessario eseguire un secondo intervento, di carattere funzionale.

I due interventi, secondo la donna, erano stati del tutto inadeguati e le avevano provocato difficoltà respiratorie ed un peggioramento del quadro estetico; e, pertanto, a causa del comportamento dei sanitari della struttura sanitaria convenuta, aveva subito danni non patrimoniali (da lesione del diritto alla salute) e patrimoniali (relative alle spese mediche affrontate e da affrontare in futuro).

In giudizio, l’attrice ha agito nei confronti della struttura sanitaria e del medico convenuto, non  allegando, né provando, di aver concluso con quest’ultimo un contratto d’opera professionale”. L’organo giudicante, nelle motivazioni della sentenza ha ritenuto che il dettato normativo dell’art. 3 della citata legge sia da interpretare nel senso di ricondurre la responsabilità risarcitoria del medico nell’alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.  (responsabilità extracontrattuale) con tutto ciò che ne consegue, principalmente in tema di riparto dell’onere della prova, di termine di prescrizione e del diritto al risarcimento del danno.

Il Tribunale, pur consapevole del contrario avviso espresso dalla Corte di Cassazione in merito al significato da attribuire alla disposizione contenuta nell’art. 3 sopra citato, ritiene che ove il legislatore avesse voluto solo escludere l’irrilevanza della colpa lieve nella responsabilità aquiliana, il richiamo all’obbligo risarcitorio di cui all’art. 2043 c.c. sarebbe del tutto superfluo e ingiustificato.

Per tali ragioni, si legge in motivazione, “ove, come nel caso di specie, l’attrice agisce anche nei confronti dei medici, senza allegare l’esistenza di un contratto d’opera professionale con gli stessi concluso, deve ritenersi che il rapporto che si instaura con la struttura sanitaria sia contrattuale, mentre il rapporto con i professionisti sia di natura extracontrattuale”.

Quindi, nella pronuncia in esame, il Tribunale di Milano recepisce la Legge Gelli Bianco ed esprime chiaramente la sua posizione interpretativa nei confronti della stessa.

 

Avv. Annalisa Bruno

(Foro di Roma)

 

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