Dimezzati i tempi per l’approvazione del decreto ministeriale che dovrà istituire e regolamentare l’elenco dei soggetti accreditati a elaborare le linee guida

Incassato il parere non ostativo della Commissione bilancio sull’emendamento 5.14 presentato dal senatore del PD, Amedeo Bianco, la Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama ha esaminato ieri gli emendamenti relativi all’articolo 5 del disegno di legge n. 2224 “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”.

Le novità principali in merito alle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida sono contenute proprio nell’emendamento 5.14 ; in particolare, l’emendamento prevede che le linee guida vengano elaborate non più dalle sole società scientifiche, bensì “da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie” iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute.

La nuova norma inoltre prevede che tale elenco venga aggiornato con cadenza biennale, mentre, con l’approvazione dell’emendamento 5.19, vengono dimezzati i tempi per l’emanazione del Decreto per l’istituzione e la regolamentazione dell’elenco, che passano da 180 giorni a 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Infine, è stato approvato l’emendamento 5.6. che introduce le prestazioni sanitarie di medicina legale, tra quelle i cui esercenti sono chiamati al rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

Di seguito, quindi, la nuova formulazione del testo in base alle modifiche effettuale dalla XII Commissione permanente del Senato:

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 1-ter ed elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare con cadenza biennale.

1-bis. Ai fini della presente legge, nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della Salute stabilisce:

  1. a)i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
  2. b)la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
  3. c)le procedure di iscrizione all’elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

1-ter. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità del rigore metodologico adottato a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

1-quater. Le attività di cui al comma 1-ter sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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