Per la Cassazione chi guida deve adottare ogni cautela per compiere la manovra di retromarcia in sicurezza, anche facendosi aiutare se necessario.

Con la sentenza n. 41357/2018 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti in merito al sinistro stradale causato dalla manovra di retromarcia.

Per i giudici, infatti, chi effettua una manovra di retromarcia, secondo il Codice della Strada, deve assicurarsi di non creare pericolo agli altri utenti della strada.

Non solo.

Occorre effettuare tale manovra con la massima cautela e, laddove la visuale sia ridotta, è necessario farsi aiutare eventualmente da una persona a terra.

E questo nonostante il veicolo sia omologato senza tale prescrizione in manovra e dotato di specchi retrovisori.

La vicenda

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo.

Questi è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

L’imputato aveva investito, durante una manovra di retromarcia, un’anziana.

La donna stava in quel momento transitando sul retro del furgone da lui condotto.

Ebbene, i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la colpa dell’uomo poiché, effettuando la manovra di retromarcia, non si era prima accertato che l’area retrostante il mezzo fosse effettivamente libera.

In questo modo aveva violato l’art. 105 del Codice della Strada.

Laddove questo non fosse stato possibile perché gli specchietti retrovisori non consentivano una completa visibilità, il conducente avrebbe dovuto avvalersi dell’ausilio di una persona a terra che lo guidasse nella manovra.

L’uomo ha fatto quindi fatto ricorso in Cassazione.

Il conducente, infatti, riteneva che la Corte territoriale non avesse tenuto conto della circostanza, appurata dal consulente tecnico della difesa, che la carrozzeria del furgone non presentava nessun segno di urto.

Pertanto, eera verosimile che l’anziana signora fosse caduta a terra per cause indipendenti dalla manovra del mezzo.

Pertanto, anziché come omicidio colposo aggravato, il reato doveva essere ricondotto a una più lieve ipotesi.

Non è tutto, però. Il conducente riteneva che non fosse necessario avvalersi nella manovra di retromarcia dell’ausilio di una persona a terra, poiché egli guidava un mezzo omologato che non imponeva tale precauzione.

Il ricorso, secondo gli Ermellini, va ritenuto infondato.

La Corte territoriale, infatti, ha tenuto conto della tesi difensiva, secondo la quale la vittima sarebbe caduta spontaneamente. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che la mancanza di segni sulla lamiera dell’autocarro fosse compatibile con la corporatura della donna.

Inoltre, non poteva dubitarsi che la morte fosse dovuta ad uno schiacciamento del corpo, su cui le ruote del mezzo erano passate per ben due volte.

Dunque, il provvedimento ricorda il consolidato principio secondo cui, in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela.

Ma soprattutto, avendo un controllo completo dello spazio retrostante.

Ne consegue, pertanto, che il conducente, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se necessario, alla collaborazione di terzi (cfr. Cass. n. 8591/2017).

In merito alla doglianza sulla non necessità della “collaborazione di terzi”, essendo il mezzo dotato di specchi retrovisori ed omologato, ovvero abilitato, alla piena e perfetta circolazione stradale, questa viene disattesa dalla Cassazione.

Gli Ermellini ha riguardo sostengono che nonostante la presenza regolamentare di specchi retrovisori, in caso di visuale non libera, come nel caso in esame, il conducente fosse tenuto ad adottare ogni cautela per compiere in sicurezza la manovra.

Nel caso di specie, l’attraversamento del pedone era avvenuto in una strada vicina a un mercato rionale.

Ne consegue pertanto che, durante la retromarcia, la cautela sarebbe dovuta essere doppia, visto il transito pedonale.

 

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