Respinto il ricorso di una automobilista al quale la Motorizzazione aveva disposto la revisione della patente in seguito a un incidente con lesioni a terzi

“Se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell’infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 del codice stesso (Consiglio di Stato sez. IV 3/10/2018 n. 5682)”.
E’ la linea giurisprudenziale ribadita dal TAR Lazio con la sentenza n. 257/2019. Il Giudici amministrativi si sono pronunciati sull’impugnazione di un provvedimento con cui il direttore della Motorizzazione civile di Latina disponeva la revisione della patente di guida di un automobilista. Questi, come comunicato dalla Polizia stradale, aveva provocato un incidente con lesione a terzi. L’uomo era risultato positivo ai controlli sull’uso di sostanze stupefacenti.
Il ricorrente, tuttavia, lamentava che il prelievo di sangue, a seguito del quale venivano riscontrati valori  superiori alla soglia minima stabilita, era stato effettuato solo successivamente alla somministrazione in ospedale degli oppiacei necessari per indurre lo stesso in coma farmacologico. Pertanto al test non poteva essere attribuita alcuna attendibilità.

Una motivazione che il TAR ha ritenuto di non accogliere, respingendo il ricorso in quanto infondato.

Nel caso in esame– argomentano i giudici – la revisione era stata disposta dalla Motorizzazione “la quale può prevederla discrezionalmente in qualunque caso sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”. Il provvedimento era conseguente a un incidente grave in cui l’auto condotta dal ricorrente invadeva la semicarreggiata opposta scontrandosi frontalmente con un autocarro che procedeva nella direzione contraria. L’urto si verificava sulla corsia di pertinenza dell’autocarro.
Di conseguenza, secondo il TAR “non appare ne illogica, né irragionevole, la scelta discrezionale dell’Amministrazione di sottoporre ad esame di idoneità il ricorrente”. E’ infatti condivisibile “l’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica” dell’automobilista.

La redazione giuridica

 
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