È possibile ricevere l’accreditamento dello stipendio sulla carta prepagata? Ecco le novità in arrivo con le modifiche operate dalla Legge di bilancio 2018

Vedersi accreditato lo stipendio sulla carta prepagata sarà ora possibile.

Infatti, grazie alle modifiche operate dalla Legge di bilancio 2018 essa è considerata strumento elettronico di pagamento.

Infatti, a partire dallo scorso 1° luglio, al fine di tutelare i lavoratori da alcune prassi scorrette, sono entrate in vigore le modifiche introdotte d’art. 1, comma 910, della Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017).

Tale norma prevede che: “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale” con una serie di mezzi di pagamento ammessi.

A volte i lavoratori si erano visti costretti ad accettare le c.d. “false buste paga”. Ovverosia, a firmare, dietro minaccia di licenziamento, cedolini con indicate somme maggiori rispetto a quelle poi effettivamente erogate in contanti dal datore di lavoro. Somme che, di fatto, erano inferiori ai minimi fissati ai contratti collettivi.

Ebbene, le cose ora sono cambiate.

Dal mese di luglio, si è detto addio ai contanti poiché le uniche forme di pagamento ammesse per il versamento delle retribuzioni sono sostanzialmente 4.

La prima è il bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore. Seguita poi da strumenti di pagamento elettronico. La terza è il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Infine, l’ultima opzione è l’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Arrivano ora chiarimenti sulle modalità di versamento e a fornirle è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ciò in quanto si sono sollevate molte domande sulle novità introdotte dalla manovra 2018.

Con la nota prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 sono state fornite precisazioni sui mezzi di pagamento ammessi, in particolare sugli strumenti elettronici come le carte prepagate.

Con riferimento a queste ultime, l’INL ha precisato che ricevere lo stipendio sulla carta prepagata è possibile.

Infatti,”rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico previsti dalla lettera b) del comma 910 dell’art. 1, il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore”.

Una conclusione che vale anche se la carta non sia collegata ad un IBAN. Pur non essendo, quindi, indispensabile che la carta sia collegata ad IBAN, in tal caso, soggiunge l’INL, sarà comunque necessario consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita.

Pertanto, a questo fine, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.

Infine, l’Ispettorato ricorda la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

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