Disoccupata e da sempre impegnata in attività logoranti, quali i servizi di pulizia domestica, il Tribunale di Roma le ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile, anche in assenza di oggettiva o insuperabile impossibilità di svolgere altri impieghi

La vicenda

Nel 2015 il Tribunale ordinario di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi. Restavano da definire le questioni conseguenziali attinenti cioè al mantenimento della figlia (ormai maggiorenne) e alla domanda di assegno divorzile proposta dall’ex moglie.
Gli accordi della separazione prevedevano l’affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, cui era assegnata la casa coniugale (della quale era proprietaria) e l’obbligo in capo al marito di contribuire al mantenimento della figlia con 350 euro mensili, oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche, nonché al mantenimento della moglie con 150 euro mensili.
In giudizio veniva confermato l’obbligo del padre di provvedere in via diretta ed integrale alle esigenze della figlia convivente, ma rideterminato in 500 euro mensili considerata la sua giovane età e la precarietà delle attività lavorative della madre.

Quanto invece alla domanda di riconoscimento di assegno divorziale in favore di quest’ultima, il Tribunale di Roma ha chiarito che:

“il riconoscimento dell’assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, l’assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio”.
La Cassazione ha spesso chiarito che: “sussiste profonda differenza tra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell’ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla cd. “solidarietà post coniugale” divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale – in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa – non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione”.

La quantificazione dell’assegno e i criteri di valutazione

In materia di riconoscimento dell’assegno divorzile al coniuge richiedente, è ormai noto che, a tal fine il giudice deve tener conto della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, alla luce del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
Nel caso in esame, era stato accertato che la richiedente, seppur proprietaria dell’immobile in cui viveva, ed impegnata in lavori di pulizia domestica, alla data del ricorso, era rimasta priva di attività lavorativa, percependo esclusivamente l’indennità di disoccupazione di 200 euro mensili.
Certamente la documentazione versata in atti non provava la sua impossibilità oggettiva o insuperabile di svolgere altri impieghi lavorativi, ma in ogni caso, visto che l’assegno in questione ha anche natura assistenziale, il Tribunale capitolino ha deciso di riconoscerle il diritto all’assegno divorzile, che ha quantificato in 200 euro mensili, tenuto conto della durata della convivenza matrimoniale (18 anni), dell’età della richiedente (52 anni), della sua capacità lavorativa generica, la quale nel corso degli anni aveva svolto esclusivamente attività nel settore dei servizi di pulizia e del fatto che in ragione dell’avanzare dell’età, tale capacità non avrebbe potuto che ridursi via via, attesa la sua natura particolarmente logorante, e considerato che al momento, ella non era in grado di sostenersi integralmente in via autonoma.

La redazione giuridica

 
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