Tre ricorrenti avevano proposto ricorso contro il gestore unico del servizio idrico della provincia di Viterbo

Col ricorso de quo, i ricorrenti lamentavano che l’acqua fornita dal gestore non era potabile. Si tratta di acqua priva dei requisiti di legge a causa del superamento dei parametri massimi di arsenico e cloruri.

Chiedevano pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento della somma di Euro 800 riferita al quantitativo di acqua potabile per nucleo familiare medio e al risarcimento del danno in via equitativa, anche per lesione del diritto alla salute.

E in ogni caso, chiedevano che gli fosse riconosciuta la possibilità di corrispondere solo il 50% del canone di acqua potabile per i periodi di non potabilità e divieto di consumo, nonché la condanna del gestore alla restituzione del 50% dei canoni già versati per i periodi in oggetto.

Nel 2014 giungeva la prima sentenza che accoglieva parzialmente le domande degli attori, riconoscendo loro il risarcimento del danno nella misura di Euro 600 e il diritto di manleva del gestore, che nel frattempo aveva chiesto di chiamare in causa anche la Regione Lazio.

Ebbene, è stata proprio quest’ultima a sollevare la questione del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo dinanzi al Tribunale di Viterbo; questione successivamente, accolta.

Cosicché la vicenda veniva rimessa al vaglio dei giudici di legittimità.

Secondo i ricorrenti doveva ritenersi errata la pronuncia relativa al difetto di giurisdizione, posto che non era in discussione la natura pubblicistica della determinazione della tariffa, trattandosi di un criterio che non sarebbe mai stato contestato. Essi chiedevano semplicemente che gli fosse riconosciuto il diritto alla riduzione del prezzo per la fornitura di un prodotto privo dei requisiti di legge.

Ebbene i giudici della Cassazione hanno deciso di riporre la questione all’attenzione del Primo Presidente posto che il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la qualificazione della domanda giudiziale operata dal giudice di merito ai fini della individuazione della giurisdizione, si riverbera sempre sull’applicazione delle norme regolatrici della giurisdizione, sicché è riconducibile ai motivi di cui al n. 1 dell’art. 360 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 1513 del 27/01/2016) e dunque va disposta la trattazione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte.

La redazione giuridica

 

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