Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione

La vicenda

Con ordinanza del G.I.P. del tribunale di Catania l’indagato veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di partecipazione ad una associazione a delinquere dedita all’esercizio clandestino di gioco e scommesse e truffa aggravata ai danni dello Stato
Nel dicembre 2018 giungeva la conferma da parte del Tribunale del riesame della stessa sede; cosicché con ricorso formulato personalmente dall’indagato, la vicenda giungeva sino ai giudici della Cassazione.
Ma il ricorso in questione è stato dichiarato inammissibile proprio perché proposto dall’indagato personalmente e, cioè, da soggetto non legittimato ai sensi della disciplina dell’art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3-8-2017.
Invero, dall’analisi dell’atto di impugnazione, risultava che il ricorso fosse stato testualmente proposto dall’indagato; nello stesso atto egli nominava il proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, il quale  ne autenticava la sottoscrizione apposta in calce all’atto.

L’introduzione della L. n. 103 del 2017

A seguito dell’introduzione della L. n. 103 del 2017, le Sezioni Unite della Cassazione, nell’interpretare la nuova disciplina dettata dal novellato art. 613 c.p.p., hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017).
A tal proposito è irrilevante l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018).
Ed infatti i giudici della Suprema Corte, hanno affermato che «la sottoscrizione apposta per autentica della firma dell’indagato, da parte del suo difensore di fiducia, non lo avrebbe reso per ciò solo autore di un atto che appare riferibile esclusivamente al predetto indagato, sicché sotto tale profilo il ricorso è certamente inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato».
A conseguenze diverse – a detta degli Ermellini – non può neppure pervenirsi in ragione del rilascio in calce al predetto ricorso, sottoscritto dall’indagato con firma autenticata dal difensore, di una procura speciale in favore di quest’ultimo.

La decisione

Ed invero, la disciplina della procura speciale contenuta nell’art. 122 c.p.p., prevede espressamente un criterio generale di tassatività degli atti che possano essere compiuti mediante un procuratore speciale, affermando espressamente che ciò risulta possibile solo “quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale”; tali sono determinati e specifici atti previsti dal regime del processo penale come, ad esempio, la rinuncia all’impugnazione che ai sensi del testuale dettato dell’art. 589 c.p.p., può essere effettuata solamente dall’imputato personalmente o da suo procuratore speciale, la richiesta di rescissione del giudicato espressamente attribuita al condannato ovvero ad un suo procuratore speciale ed, ancora, come già anticipato gli altri casi tassativamente determinati.
Ma poiché la legge non attribuisce più la possibilità di ricorrere per cassazione personalmente all’indagato, deve conseguentemente ritenersi escluso che quest’ultimo possa nominare un procuratore speciale per il compimento di detto atto poiché, oltre a mancare una previsione normativa specifica in tal senso, per principio generale chi non risulti titolare di un potere non può attribuirlo ad altri tramite il conferimento della procura.

La redazione giuridica

 
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