Integra reato di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico di base che rifiuti di prescrivere i farmaci richiesti dal paziente in cura oncologica

La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del locale Tribunale, aveva condannato un medico di base, alla pena di giustizia per il reato d rifiuto di atti d’ufficio.

Tutto era partito dalla denuncia presentata da una paziente, la quale aveva riferito che in più occasioni,- in particolare in due giorni specifici – il sanitario aveva indebitamente rifiutato di prescriverle i farmaci della quale ella stessa aveva assoluto bisogno, avendo da poco subito un intervento chirurgico di neoplasia mammaria.

Si discute in ordine al reato di rifiuto di atti d’ufficio.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che si tratta di reato di pericolo; pertanto ricorre “la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice (al corretto svolgimento della funzione pubblica) ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito dell’omissione (Sez. 6, n. 3599 del 23/03/1997). E, a prescindere dalla richiesta o da un ordine, il rifiuto penalmente rilevante si verifica anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell’atto medesimo” (Sez. 6, n. 17570 del 16/03/2006).

Ebbene, nel caso in esame, la denunciante aveva affermato di essersi recata presso lo studio medico, non avendo più la disponibilità dei farmaci richiesti.

La doverosità della prescrizione

Correttamente, perciò i giudici dell’appello, “avevano ricondotto la sussistenza del reato, non già alla doverosità della prescrizione richiesta al medico di base, bensì dalla considerazione della doverosità e della indifferibilità della prescrizione terapeutica richiesta, perchè relativa ad una terapia oncologica in corso, ben nota all’imputato e che non poteva certo subire interruzioni, in quanto necessaria per la cura della grave patologia dalla quale la persona offesa era affetta”.

Lo ha affermato la Sesta Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 35233/2017.

Era evidente che si trattasse, dunque, di una situazione di urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto e tale da far assumere l’inerzia del pubblico ufficiale a consapevole rifiuto dell’atto medesimo.

L’indifferibilità dell’atto richiesto, rapportata alla sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose per la salute della persona offesa, dove perciò ritenersi tale da escludere qualsiasi valutazione discrezionale del medico.

La redazione giuridica

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