La rinuncia alla prescrizione rientra tra gli atti personalissimi e come tale può essere esercitata dall’imputato personalmente o attraverso il difensore munito di procura speciale

Nel corso di una udienza penale a carico di un soggetto accusato di reati in materia edilizia, il suo difensore annunciava al Tribunale la volontà del proprio assistito di esercitare il diritto di rinuncia alla prescrizione. Cosicché il giudice faceva trascrivere siffatta dichiarazione nel verbale d’udienza.

In realtà i fatti non erano andati proprio così. Alla domanda rivolta dal difensore al proprio assistito, quest’ultimo non rispose esplicitamente, al contrario  rimase in silenzio. E dunque, l’affermazione del giudice riportata nel verbale d’udienza non era altro che la semplice ripetizione di una volontà espressa dall’avvocato, peraltro neppure munito di procura speciale.

A tal proposito, va subito premesso che il giudice penale non ha poteri certificativi. Quale valore, dunque, deve essere attribuito alla dichiarazione espressa dal difensore dell’imputato?

L’orientamento della giurisprudenza in materia è univoco.

Le stesse Sezioni Unite hanno, in più occasioni, affermato l’inefficacia della rinuncia alla prescrizione compiuta dal difensore, anche se alla presenza dell’imputato, trattandosi di atto relativo all’esercizio di un diritto personalissimo dell’imputato. Inoltre, la rinuncia richiede la forma espressa (n. 18953 del 25 febbraio 2016).

Non a caso nell’art. 157 c.p. si legge: La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

L’avverbio “espressamente”, sta proprio a significare che la rinuncia deve essere effettuata “in modo esplicito e formale” e non può essere dedotta, in via congetturale, da fatti incompatibili con la volontà dell’imputato.

La locuzione è espressione di un principio che già faceva parte del nostro diritto vivente in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale del 31 maggio 1990 n. 275, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 157 c.p., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione potesse essere rinunciata solo dall’imputato.

In questa pronuncia i giudici delle Leggi avevano ritenuto irragionevole far prevalere l’interesse dello Stato a non perseguire più i reati, sotteso alla disciplina della prescrizione, rispetto al diritto di difesa dell’imputato, inteso come diritto al giudizio e alla difesa.

La rinuncia alla prescrizione rientra, dunque, nell’alveo dei diritti personalissimi, che possono essere esercitati dall’interessato personalmente o, al più, con il patrocinio di un procuratore speciale, restando comunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito.

A scanso di equivoci, deve dunque affermarsi che non è ammissibile la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione formulata dal difensore alla presenza dell’imputato che rimanga in silenzio (Cass. Sez. II, n. 23412 del 09/06/2005), così come accaduto nel caso in esame.

 

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1 commento

  1. Ero imputata in un procedimento connesso il qual è e’stato prescritto .ho rinunciato alla prescrizione e il processo si e’riaperto .vorrei che finisse qui la storiella pervhe vivi questo episodio con molta ansia anche se ho detto la verita’e non ho testimoni a mio favore.

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