Una sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i danni da risarcire in caso di riparazione per ingiusta detenzione

Quali sono i danni da risarcire in caso di riparazione per ingiusta detenzione e riparazione dell’errore giudiziario?
La sentenza n° 7787, pronunciata dalla Sezione 4° della Corte di Cassazione penale, il 4 novembre 2015, ha fatto chiarezza in merito, fornendo delle importanti precisazioni.
Prima di tutto però occorre affermare che la riparazione per ingiusta detenzione e la riparazione dell’errore giudiziario sono due istituti giuridici, disciplinati rispettivamente dagli artt. 314 e segg. c.p.p. e 643 e segg. c.p.p..
Inoltre, entrambi gli istituti in esame prevedono il pagamento di un importo, irrogato dallo Stato, in favore del richiedente.

Tuttavia, i giudici, nelle motivazioni della sentenza hanno voluto fornire una ulteriore precisazione.

I due istituti – la riparazione per ingiusta detenzione e la riparazione dell’errore giudiziario – non hanno natura risarcitoria, bensì gli stessi costituiscono una mera indennità.
Tale indennità viene corrisposta in favore di chi è stato ingiustamente privato della propria libertà personale (riparazione per ingiusta detenzione) ovvero ingiustamente condannato (riparazione dell’errore giudiziario), alla luce dei principi di solidarietà sociale.
Inoltre, i giudici hanno affermato che, riguardo ai due istituti giuridici in esame, non si può parlare di risarcimento del danno derivante da illecito aquiliano, in quanto il medesimo presuppone una responsabilità a titolo di dolo ovvero di colpa dello Stato.
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella specifica sentenza ha sancito che, per quanto concerne il quantum da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione patita, occorre effettuare un preciso calcolo aritmetico.
Nello specifico, si tratta di moltiplicare € 235,08 per ogni giorno di carcerazione, fino ad un limite massimo di € 516,456,90.
Contestualmente, in merito al quantum da corrispondere in caso di riparazione dell’errore giudiziario, la Corte ha stabilito che l’A.G. competente è tenuta a risarcire non solo i danni patrimoniali, ma anche il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale.
 Leggi l’approfondimento di questa sentenza dell’Avv. Aldo Antonio Montella
 

La Redazione

 
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