Risarcibilità dei congiunti: è ormai un dato acquisito l’esistenza del danno da lesione del rapporto parentale che consiste nella perdita di un prossimo congiunto

A family affair”. E’ un “affare di famiglia” quando un componente della stessa è colpito da una malattia cronica o quando, a seguito di un fatto illecito altrui, subisce gravissime menomazioni psico-fisiche tali da non permettergli più di poter attendere alle proprie attività quotidiane e di costringerlo ad aver bisogno di continua assistenza.

È un affare di famiglia perché – sia in quella formata da marito e moglie sia in quella allargata per la presenza di figli o addirittura di nonni- le gravi lesioni subite o le gravi malattie di cui è affetto uno dei suoi componenti, hanno sicuramente l’effetto di determinare uno stravolgimento della normale routine familiare, dovendo i componenti della stessa, ogni giorno adattare, il proprio comportamento in funzione di quello che può o non può fare il familiare colpito dalla grave menomazione psico-fisica.

Ma, oltre allo stravolgimento delle normali abitudini di vita – che hanno ripercussioni sugli stessi rapporti sociali, vuoi per la tendenza dei familiari a chiudersi in sé stessi, vuoi perché essi possono provare imbarazzo o vergogna della mutata loro condizione, vuoi perché si sentono semplicemente troppo stanchi per socializzare – è altrettanto dirompente la intensità delle emozioni che i familiari medesimi provano a seguito del fatto modificativo delle proprie condizioni di vita, che si risolvono in quella sofferenza soggettiva o dolore interiore, in cui si compendia il danno morale, che può diventare così devastante tanto da trasformarsi in una vera e propria patologia (come la depressione, ad esempio) valutabile in termini di lesione del bene/salute psichica, che costituisca un vero e proprio danno biologico.

Abbiamo voluto definire un “affare di famiglia”quanto accade allorché uno dei suoi componenti rimane gravemente menomato, od addirittura muore, per il comprensibile coinvolgimento dei familiari, che sono costretti a vivere un turbine di emozioni: fatte di paure, dolore, o insicurezza, in un contesto in cui subentra la perdita di speranza nel futuro, che diviene incerto e contro cui vanno ad infrangersi i sogni di ogni componente della famiglia medesima.

Muovendo da tali premesse, la Cassazione (Cass. 18/05/2017 n° 12470) non poteva far altro che superare la vecchia convinzione che escludeva la risarcibilità del danno subito dai prossimi congiunti, in ragione di un evento lesivo l’integrità psico-fisica del loro familiare, sulla base dell’art. 1223 CC,. richiamato dall’art.2056 CC

Ed invero, con la nota decisione della Cass. a S.U. 01/07/2002 n° 9556 (preceduta dall’endorsement di Cass. 23/04/1998 n° 4186), viene affermato il principio che “il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato purché il danno si presenti come una effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, precisando che quest’ultima, oltre una teoria causale è anche una teoria della imputazione del danno”.

In questo senso, continua la Cassazione, “risulta insufficiente il riferimento al disposto dell’art. 1223 CC per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del leso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti nel quale consiste il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso”. Ad ulteriore conforto di questa rivisitazione del nesso di causalità, la S.C. richiama la giurisprudenza francese “che parla di danni da rimbalzo, ovvero di “dommages par ricochet” che colpiscono i proches della vittima, riconoscendo la risarcibilità della lesione dei diritti, conseguenti il fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall’originario danneggiato ma in significativo rapporto con lui”.

Allo stato, dunque, è ormai un dato acquisito l’esistenza del danno da lesione del rapporto parentale che, per l’appunto, si fa consistere nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà, che caratterizzano un sistema di vita che viene irrimediabilmente stravolto.

La perdita di un prossimo congiunto può determinare non solo un danno che può incidere nella sua sfera morale – in quanto determinante dolore e sofferenza provocati dalla mancanza della persona cara- ed in quella della integrità psico fisica, -potendo determinare la insorgenza di malattie apprezzabili medico-legalmente, e , quindi un nocumento alla salute o biologico- ma anche , in particolare, nella sfera esistenziale in ragione dei benefici che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto (esempio gli insegnamenti e l’educazione per il minore che perda un genitore), dalle stesse amoenitas della vita comune, come nel caso di chi perda un fratello, compagno di studi, di giochi e quant’altro, da quello che viene definito mutuum adiutorium nel caso della perdita di un coniuge.

Eloquente, al riguardo, appare una recente sentenza della S.C. (09/05/2011 n° 10107) la quale ha affermato testualmente che il danno da perdita del rapporto parentale è rappresentato “da vuoto costituito dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nella irreversibile distruzione di un sistema di vita basato sulla affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti fra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter fare più ciò che per anni si è fatto, nonché nella alterazione che una scomparsa del genere irreversibilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti”.

Il riferimento normativo di tale pregiudizio è rappresentato dall’art. 2059 CC che permette il ristoro di un interesse presidiato costituzionalmente, non avente natura economica vertendosi in materia di danno che non può essere oggetto di valutazione monetaria di mercato.

Afferma, al riguardo, la Corte Regolatrice, in una successiva sentenza 20/08/2015 n° 16912, che “il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 CC, rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo e consta non già nella mera perdita delle abitudini di vita e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento della esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”.

Il danno parentale riguarda, in definitiva, la lesione di due beni della vita: 1) il bene della integrità familiare, riferito alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, che trova il suo supporto costituzionale negli artt. 2, 3, 29, 301, 31, 36 cost.; b) il bene della solidarietà familiare riferito tanto alla vita matrimoniale quanto al rapporto parentale tra i componenti della famiglia.

Il danno parentale così inteso, allora, non sarebbe altro che un danno esistenziale, ossia una componente del danno non patrimoniale, che va considerata separatamente (dalle altre voci del danno biologico e morale) laddove sia evidente la diversità del bene od interesse oggetto della lesione (cfr. Cass. 09/06/2015 n° 11851; Cass. 08/05/2015 n° 9320).

Avverte, comunque, la Corte Regolatrice, in ossequio ai principi dettati dalle S.U. del 2008, che si determinerebbe una indebita duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta applicazione del c.d. danno morale – non altrimenti specificato – e del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita, nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente, ma unitariamente, ristorato (Cass. 17/12/2015 n° 25351).

I superiori principi riguardano soprattutto il danno (per l’appunto riflesso) che subiscono i prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale laddove, quindi, l’evento morte si pone come fatto incidente sulle abitudini di vita del prossimo congiunto e nei sentimenti da questi coltivati.

Ma il c.d. danno parentale, originariamente limitato all’evento morte del prossimo congiunto, è stata successivamente esteso alle lesioni purché gravi.

In questo senso vedasi Cass. 05/12/2014 n° 25729 la quale, conformemente ad altro precedente (rappresentato da Cass. 31/05/2003 n° 8827), ha affermato che “quando la lesione della salute è lieve non può configurarsi alcuna lesione del rapporto parentale, per la cui sussistenza è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti o che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse che è onere dell’attore allegare e provare, attraverso la enunciazioni di circostanze precise e non generiche, astratte od ipotetiche”.

Come già ricordato, il danno parentale da morte o lesione grave, può configurarsi nell’ambito di una famiglia allargata, laddove la mera titolarità del rapporto parentale non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno riflesso essendo necessario accertare l’intensità del legame familiare (v. da ultimo Cass. 20/10/2016 n° 21230).

Ma può anche configurarsi nell’ambito di una famiglia fatta di marito e moglie: fattispecie esaminata dalla decisione in commento 18/05/2017 n° 12470 laddove definisce il pregiudizio sofferto dalla vittima di rimbalzo (la moglie della vittima di un grave incidente stradale a causa del quale aveva subito danni alla persona con postumi permanenti nella misura del 70%) un danno alla vita di coppia, ovvero un danno da alterazione della vita coniugale: una definizione, questa, come vedremo, che non assume il significato di una autonoma categoria nell’ambito del danno non patrimoniale, ma soltanto una valenza meramente descrittiva di un pregiudizio arrecato al rapporto parentale nell’accezione che si è voluta precisare nelle pagine che precedono.

Ed invero, nel caso esaminato dalla Corte Regolatrice nella sentenza in commento, il Tribunale, in un autonomo giudizio risarcitorio – promosso dalla moglie di un uomo che aveva subito una gravissima menomazione alla persona, con postumi permanenti al 70%, come riconosciuti in un separato giudizio conclusosi, con sentenza passata in giudicato, attraverso il riconoscimento del 75% di responsabilità in capo all’investitore ed il 25% in capo all’infortunato – accoglieva la domanda della donna, la quale aveva assunto di aver subito, per effetto della grave menomazione del marito, come accertata nel distinto giudizio, tutte una serie di danni non patrimoniali di cui chiedeva lo specifico ristoro.

In particolare deduceva che il grave infortunio del marito aveva prodotto una completa alterazione della vita familiare, per cui doveva ammettersi la risarcibilità del danno non patrimoniale iure proprio, avendo determinato la perdita della possibilità di una normale vita di relazione a causa della necessità di dare continua assistenza al marito, che, oltre alla grave invalidità, aveva riportato, in conseguenza del sinistro, anche significative alterazioni caratteriali evidenziate da comportamenti offensivi con improvvisi scoppi d’ira, con conseguente deterioramento dei rapporti personali ed affettivi con lo stesso, oltre che con il mondo esterno.

La domanda della donna veniva accolta e stabilito a suo favore il risarcimento del danno non patrimoniale suddiviso in danno morale, danno biologico e danno da alterazione della vita coniugale, conseguente alla necessità di sostenere le esigenze di assistenza del marito, che veniva liquidato per un totale di € 63.000,00. La donna proponeva appello avverso la decisione del Giudice di prime cure, volto ad ottenere una liquidazione del danno non patrimoniale riflesso, subito in conseguenza delle menomazioni riportate dal marito nel sinistro, che fosse più conforme rispetto al pregiudizio effettivamente riportato, alla sua dignità di donna e di moglie, al diritto all’integrale fruizione del rapporto coniugale al rispetto della vita sessuale, privata e familiare solo in linea teorica riconosciuta dal Tribunale ma liquidata in un importo irrisorio con valutazione apodittica e non verificabile

Sotto tale profilo sollecitava l’applicazione delle tabelle Milanesi del 2011 per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso sottolineando come la gravità del danno fosse talmente elevata da essere sostanzialmente equiparabile a quella conseguente alla perdita del rapporto parentale.

La Corte di Appello accoglieva in parte l’impugnazione ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato la compromissione dei rapporti parentali tra i due coniugi (inclusi quelli di natura sessuale), che all’epoca dei fatti da poco avevano superato i 45 anni ed erano sposati da 25.

La Corte di Appello, dunque, provvedeva alla riliquidazione del danno con una somma aggiuntiva di € 104.000,00 circa, opinando di non poter ricorrere alla liquidazione secondo le tabelle Milanesi ma attraverso l’adozione di due parametri equitatitvi puri: ossia attribuendo un determinato valore economico a ciascun anno di futura durata della convivenza con il marito in quelle condizioni per un arco di tempo, determinando un valore su base annuale per la perdita della sfera affettiva e sessuale ed un altro valore per gli oneri di assistenza.

Non considerandosi soddisfatta, la donna ricorreva in Cassazione affidando il gravame ad un doppio motivo: a) per non aver il Giudice di merito valorizzato adeguatamente gli interessi lesi nel momento in cui si è proceduto alla quantificazione; b) per aver il Giudice di merito provveduto ad una liquidazione incongrua in quanto ispirata ad un criterio equitativo puro, privo di alcuna logica interna e non agganciato né alle tabelle Milanesi né ad altro criterio obiettivo già indicato dalla S.C. come valido (v. ad es. Cass. 18641/2011 che ebbe a ritenere legittima la utilizzazione di un parametro di quantificazione del danno pari all’80% del danno biologico liquidato in favore delle vittime primarie).

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo ma accoglie il secondo. A motivo del rigetto della prima censura afferma la S.C. come la propria giurisprudenza avesse riconosciuto adeguatamente la gravità delle conseguenze riportate dal danneggiato (la vittima principale) sia della moglie (vittima di riflesso) dando giustamente spazio ad un integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito dal prossimo congiunto (la moglie) in conformità dei principi più volte affermati secondo i quali il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione (alias esistenziale) rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo che può causare, nella vittima ma anche nei familiari (si sottolinea tale passaggio a conferma di un orientamento ormai costante della S.C.) un danno accertabile sotto il profilo medico-legale (danno biologico) un dolore interiore (danno morale) una alterazione della vita quotidiana (danno esistenziale) sicché il Giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche vuoti risarcitori.

Si dunque al danno per lesione del rapporto parentale: voce descrittiva del danno esistenziale includendo, come visto, il grave infortunio di un componente della famiglia mononucleare, ovvero della coppia, gli aspetti relazionali all’interno della stessa e/o all’esterno, meritevoli di giuridica considerazione sul piano risarcitorio.

Ma attenzione: ammoniscono gli Ermellini che occorre la specifica e non generica allegazione di come il fatto illecito lesivo abbia determinato nel prossimo congiunto quello sconvolgimento della normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse.

Allegazione che ovviamente deve essere provata da chi chiede il risarcimento, in ossequio al noto principio contenuto nell’art. 2697 CC.

Per quanto riguarda l’accoglimento del secondo motivo (criteri di liquidazione del danno da alterazione del rapporto parentale) viene sottolineato dai Giudici di Palazzo Cavour come la cassazione della sentenza della Corte di Appello dovesse conseguire al connesso denunciato vizio di violazione di legge, non essendosi attenuta ai principi di diritto enunciati dalla stessa S.C. in tema di liquidazione, in via equitativa, del danno non patrimoniale da perdita o alterazione del rapporto parentale, incorrendo, in tal modo, nella violazione dell’art. 1226 CC.

Essa, infatti, si pone in contrasto con i principi di diritto già affermati (tra le altre v. Cass. n° 20895 del 2015), secondo i quali nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal Giudice in ordine all’apprezzamento della gravità dal fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 CC, salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono”

Avv. Antonio Arseni
(Foro di Civitavecchia)

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