La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, relatore dott. Emilio Iannello, con la sentenza n. 13795 del 31 maggio 2018 ha analizzato i riflessi della cessione del bene successiva rispetto alla richiesta di risarcimento danni.

I fatti

C.E. conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Nocera Inferiore B.V. ed una assicurazione chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura in conseguenza di sinistro stradale, la cui responsabilità ascriveva in via esclusiva al conducente dell’autovettura investitrice, di proprietà del convenuto B.V. e assicurata per la r.c. dalla predetta compagnia.

L’adito giudice, nella contumacia del B., pronunciava sentenza, con la quale, ritenuto il concorso di responsabilità dell’attore nella misura del 10%, condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 12.870,98, oltre interessi legali e spese di lite e di c.t.u..

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento dell’appello proposto dall’assicurazione e in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda, condannando l’appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nelle more del giudizio l’appellato ha provveduto a rivendere la vettura danneggiata e tale circostanza, secondo il tribunale, fa sì che “un altro soggetto (l’acquirente)… potrebbe essere in ipotesi legittimato a chiedere il risarcimento del danno.

Avverso tale decisione C.E. propone ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.

La decisione

Il ricorrente osserva che la prima delle due circostanze indicate in sentenza come fondamentali ai fini della decisione, ovvero i dubbi avanzati dal c.t.u. sulla dinamica del sinistro, rimane stranamente al livello di mera enunciazione “sganciata ed avulsa da tutto il resto della sentenza e delle sue conclusioni, a mò di corpo estraneo“.

La decisione, infatti, si fonda  solo ed esclusivamente sulla seconda circostanza, relativa alla ritenuta mancanza di titolarità in capo all’attore del diritto al risarcimento del danno.

In particolare il ricorrente contesta che la vendita del veicolo, a distanza di cinque anni dal sinistro, potesse determinare la perdita del diritto al risarcimento.

Secondo la Corte di Cassazione il ragionamento del giudice a quo si appalesa errato sotto più profili di diritto sostanziale e processuale.

Il diritto al risarcimento del danno è autonomo rispetto a quello di proprietà…

In base al principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., n. 2951 del 16.2.2016), “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell’evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest’ultimo nell’ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario“.

… e non è un accessorio ma un diritto di credito

Questo principio si fonda  sulla considerazione che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale (siccome già affermato, sul piano processuale, al fine di risolvere il problema della individuazione del giudice competente per valore: cfr. Cass. Sez. U. 19/10/2011, n. 21582).

L’autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall’immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell’art. 1260 cod. civ..

Trasferimento proprietà senza cessione del credito

Da ciò consegue che, quando accanto all’atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.

Tra l’altro osserva la Corte che, anche a seguire il superato minoritario orientamento secondo cui all’alienazione del bene danneggiato consegue anche il trasferimento del credito risarcitorio (Cass. 14/07/2008, n. 19307; 14/10/2011, n. 21256), non può comunque nella specie obliterarsi il dato pacifico che l’alienazione del bene danneggiato è intervenuta in corso di causa, con conseguente applicabilità dell’art. 111 c.p.c., comma 1, ragione per cui giammai avrebbe potuto tale trasferimento considerarsi quale motivo di rigetto della domanda.

Sulla base delle su esposte argomentazioni la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri e rinviando al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione per il riesame della vicenda processuale.

Avv. Maria Teresa De Luca

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