La questione di diritto oggetto della controversia in esame non è nuova alla giurisprudenza della Cassazione. Si tratta della possibilità per i Comuni di recuperare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, attraverso la procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, anche affidando il relativo servizio ai concessionari

Tale sistema di riscossione è previsto dal R.D. n. 639 del 1910.

La vicenda

Nel 2015 il Tribunale di Parma aveva rigettato l’appello proposto da un cittadino multato e già condannato dal Giudice di pace della stessa sede, al pagamento della somma di denaro prevista per una infrazione al codice della strada.

Il comune si era avvalso, per la riscossione, della procedura di ingiunzione coattiva di cui all’art. 2 del citato R.D. n. 639 del 1910, tramite concessionaria.

Ma è possibile delegare la riscossione di somme derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada ad agenzie concessionarie?

Secondo il ricorrente la risposta non poteva che essere negativa, ritenendo che tale delega fosse consentita solo per la riscossione dei tributi locali, tra i quali certamente non rientrano le sanzioni amministrative.

La questione è stata perciò rimessa ai giudici della Cassazione, che hanno dapprima cercato di ricostruire il quadro normativo esistente in materia.

Già in passato, con diverse pronunce, i giudici della Cassazione avevano affermato che “ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non è mai intervenuta abrogazione” (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 22710 del 28/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 26736 de113/11/2017 e, da ultima Sez. 2 Sentenza n. 24722 dell’8/10/2018).

Il quadro normativo

Dal punto di vista normativo vale la pena ricordare il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, che ha sostanzialmente previsto la possibilità per i Comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione e dunque della possibilità di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (l’art. 52, comma 5, individua tali soggetti), a cui ha fatto seguito il citato dal D.L. n. 209 del 2002.

È poi intervenuto il decreto legge n. 248/2007 art. 36 comma 2, che ha confermato la possibilità per tutti gli enti locali di continuare ad avvalersi della procedura di ingiunzione citata tramite concessionari per la riscossione coattiva dei tributi.

Dopo varie peripezie legislative e tentativi di abrogazione mai riusciti, può dirsi tuttora valido e in vigore tale meccanismo.

Pertanto, tirando le fila di questo complicato percorso ricostruttivo, deve ritenersi corretta – affermano i giudici della Suprema Corte – la decisione impugnata che ha previsto la legittimazione dell’ente locale di servirsi di società concessionarie per la riscossione delle sanzioni amministrative derivanti da violazione al codice della strada.

Per tali motivi, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

 

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