ll ricorso deve essere dichiarato improcedibile se all’udienza fissata per la comparizione delle parti e la discussione nel rito lavoro, nessuno è comparso, né è stata depositata la relata di notifica del ricorso al convenuto, mai costituito

Il Tribunale di Bari (sentenza n. 1600/2019) ha affermato che “dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito”.

Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l’atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all’udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d’ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251).

Inoltre, “nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l’assegnazione di un termine per provvedere all’incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l’inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008).

La declaratoria di nullità del ricorso

Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c.) che presuppone pur sempre l’avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare.

La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto, la valida instaurazione di quest’ultimo con l’osservanza del principio del contraddittorio.

Ed infine, la mancata costituzione del rapporto processuale non consente l’adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.

La redazione giuridica

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