La ricorrente aveva citato in giudizio la Diocesi, nonché il comune di residenza, per sentirli condannare al risarcimento dei danni fisici patiti a causa di una caduta sulla scalinata della chiesa

La donna lamentava la sussistenza di un’insidia nella rottura, non adeguatamente segnalata, di un gradino della scalinata di accesso al Duomo, a causa della quale ella era rovinata a terra.
Ma in primo grado, il giudice adito condannava soltanto la prima a risarcire tutti i danni alla vittima, mentre rigettava la domanda nei confronti del Comune.
In appello anche la Diocesi veniva “assolta” da ogni responsabilità ed infatti, secondo la corte di merito “l’attore avrebbe dovuto dare prova del fatto che quest’ultima aveva la disponibilità giuridica e materiale della scalinata di accesso del Duomo e solo successivamente dar prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno”.

Il processo proseguiva in Cassazione su ricorso della originaria attrice.

La questione giuridica concerne la titolarità del rapporto di custodia con la res causa dell’evento, da cui traeva titolo la domanda di chiamata in responsabilità della convenuta.
Ebbene, per i giudici della Suprema Corte che “il mero riferimento alla L. n. 222 del 1985, che disciplina la successione dei beni tra diversi enti ecclesiastici, non è idoneo a dimostrare che la Diocesi fosse proprietaria o detentrice di fatto del Duomo e delle sue pertinenze, posto che tale normativa contempla la possibilità di assegnazione di detti beni agli enti parrocchiali, e l’attore avrebbe dovuto comunque dimostrare in concreto, il rapporto di fatto, ovvero una disponibilità giuridica e materiale, tra la convenuta in giudizio e la scalinata su cui si era verificato l’evento, ai sensi dell’art. 2051 c.c.: “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 15761/2016).
Atteso che l’onere della prova sul potere di controllo del bene incombeva, sotto ogni profilo, a carico dell’attore, solo dopo tale dimostrazione avrebbe potuto discutersi del nesso causale tra fatto ed evento lesivo.
Sicché per i giudici della Cassazionetutto il discorso svolto in via generale, dal ricorrente non aveva alcuna attinenza con la motivazione in concreto adottata”.

La (non) responsabilità del comune

Anche con riferimento al Comune e, quindi, al fatto che quest’ultimo, in quanto proprietario della zona limitrofa alla scalinata, fosse tenuto all’obbligo di manutenzione della stessa, il ricorso non meritava accoglimento.
Correttamente i giudici della corte territoriale avevano escluso la responsabilità dell’ente locale in quanto non era stata dimostrata, anche in questo caso, la disponibilità giuridica o materiale della scalinata della cattedrale ai fini della affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Tutt’al più avrebbe dovuto dirsi che l’eventuale sussistenza di un uso pubblico della scalinata della chiesa, che potrebbe sussistere come nel caso di una strada privata lasciata al pubblico accesso, non può di per sé porsi a fondamento della responsabilità dell’ente territoriale in termini di omessa custodia.
Pertanto, i giudici della Cassazione hanno concluso affermando il seguente principio di diritto: “la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all’attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull’ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell’ente territoriale sulla cosa”, circostanza – quest’ultima – che la Corte di merito, nell’ambito della discrezionalità di valutazione “in fatto” che le è propria, aveva ritenuto non essere provata dal solo rilievo che, dopo l’incidente occorso in danno del ricorrente, il dirigente del servizio comunale competente avesse rivolto all’ente ecclesiastico un invito a porre la scalinata di ingresso al duomo, in sicurezza”.
Ricorso, dunque, respinto e niente risarcimento per la malcapitata.

La redazione giuridica

 
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