La Cassazione fa il punto in merito agli scatti di anzianità, ricordando che si tratta di un diritto indisponibile e, come tale, non suscettibile di rinuncia

Con la recente sentenza n. 25315/2018, la Cassazione ha fornito dei chiarimenti importanti riguardanti gli scatti di anzianità.

Per gli Ermellini, infatti, essi rappresentano un diritto indisponibile che, pertanto, non è suscettibile di rinuncia da parte del lavoratore.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione si è pronuncia sul ricorso di alcuni lavoratori che, in sede di conciliazione amministrativa con l’azienda datrice, avevano rinunciato agli scatti di anzianità.

Tali soggetti hanno deciso di ricorrere contro Rete Ferrovia Italiana S.p.A., per il riconoscimento del diritto alla progressione numerica degli scatti di anzianità. Il tutto con riferimento al periodo precedente la conciliazione in sede amministrativa intervenuta con la società.

Ebbene, in appello, la Corte ha evidenziato che con la conciliazione ciascuno degli appellanti aveva rinunciato ad ogni diritto derivante dalla sentenza del Pretore di Napoli.

Pertanto, anche agli scatti di anzianità maturati fino alla data in cui la società aveva proposto, e i lavoratori accettato, di dare vita ad un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ora, i ricorrenti hanno fatto ricorso in Cassazione censurando la sentenza impugnata.

E questo anche per aver “escluso il loro diritto agli scatti di anzianità maturati fino alla data di efficacia della conciliazione intervenuta con Rete Ferroviaria Italiana, pacificamente estinto il relativo corrispettivo economico in virtù della stessa conciliazione, senza considerare che quello all’anzianità di servizio è diritto indisponibile e, come tale, non suscettibile di rinuncia da parte del lavoratore”.

Tuttavia, gli Ermellini ricordano che i lavoratori hanno ragione.

“Il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall’art. 2113 cod. civ., – scrivono – riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito”.

Al contrario, “in caso di rinuncia all’incidenza dell’anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell’art. 1418 cod. civ., o l’invalidità o l’inefficacia a norma dell’art. 2077 cod. civ. (cfr. tra le altre 12227/2013, 13834/2001).

Insomma, gli scatti di anzianità non rappresentano uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato. “Né – scrivono i giudici – un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità)”.

Pertanto, i giudici hanno cassato la sentenza dando la parola al giudice del rinvio.

 

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