La responsabilità da cosa in custodia può essere esclusa solamente con la prova della sussistenza di un evento imprevedibile che ha determinato il danno

Se un condomino scivola sulle scale a causa dell’acqua presente per via delle pulizie in corso, il condominio e l’amministratore sono responsabili in solido per il danno cagionato dalla cosa in loro custodia (articolo n. 2051 codice civile). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23727 del 22 novembre 2016, esprimendosi su una controversia in materia condominiale. Nello specifico, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento avanzata da un soggetto che aveva riportato delle lesioni a seguito di una caduta sulle scale bagnate.
L’amministratore del condominio e il condominio stesso si erano costituiti in giudizio chiamando in causa, a loro volta, la propria compagnia assicurativa e, a titolo di manleva, l’impresa di pulizie. Il Tribunale in primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento evidenziando come il custode delle scale fosse il condominio e non il suo amministratore in proprio; il giudice, inoltre, rilevava la mancanza di prove circa il nesso di causalità con la produzione del danno. La Corte d’appello invece aveva ribaltato la sentenza ritenendo l’amministratore e il condominio responsabili ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile. Il giudice di secondo grado, inoltre, rigettava la domanda di manleva proposta nei confronti dell’impresa di pulizia, in quanto generica.
Approdata in terzo grado, la vicenda si è conclusa con il rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte. Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, la responsabilità da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 del c.c. può dirsi esclusa solamente con la prova del “caso fortuito”, ovvero con la sussistenza di un evento imprevedibile che ha determinato il danno. Nel caso di specie, invece, la Corte d’appello aveva condannato correttamente l’amministratore e il condominio, i quali non avevano fornito alcuna prova in tal senso; l’acqua sulle scale, pertanto, non poteva essere qualificata come un fattore “imprevedibile, inevitabile ed esclusivo, ossia eccezionalmente assorbente e avulso dal normale utilizzo della cosa in custodia”.
 
LEGGI ANCHE:
Staccare la corrente ai vicini è reato
Condotte ‘inurbane’, le abitudini mattutine possono costare caro
Armi, vietate ai condomini litigiosi

- Annuncio pubblicitario -

2 Commenti

  1. mia moglie è caduta sulle scale del codominio mentre la ditta faceva le pulizie facendosi male alle gambe, l’amministratrice fece subito denuncia alla nostra assicurazione ma la stessa disse di non essere colpevole e indico la ditta di pulizie, ma anche la ditta rifiuto di pagare il danno dicendo che chi cade si deve arrangiare?ora mia moglie porta ancora i danni cosa posso fare? grazie e saluti gino

    • Devi dare tutto in mano ad avvocato per fare causa al condominio e alla ditta di pulizie. Se vuoi ti seguiamo
      Un caro saluto
      Carmelo Galipò

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui