Un’apparecchiatura come lo scout speed rientra tre le “postazioni mobili”, previste dall’art. 142, comma 6 bis Codice della Strada

Aveva ottenuto in primo grado l’annullamento del verbale di accertamento elevato dal Comando di Polizia Locale, per aver superato i limiti di velocità, ai sensi dell’art. 142 co. 8 d.lgs. n. 285/1992. Detta rilevazione era stata effettuata in modalità dinamica, con i veicoli provenienti in senso contrario, utilizzando l’apposita apparecchiatura scout speed, installata sul mezzo di servizio della pattuglia, in movimento.

Il comune aveva perciò presentato appello, sostenendo la perfetta funzionalità dello strumento utilizzato e l’osservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia. Chiedeva pertanto, che il Tribunale adito, in riforma della pronuncia impugnata, desse conferma al verbale oggetto di causa.

Ma l’esito non è stato favorevole.

Ed in effetti, il Tribunale ha confermato la sentenza del Giudice di Pace asserendo l’illegittimità del verbale per mancata osservanza dell’obbligo di segnalazione preventiva dell’apparecchiatura scout speed utilizzata per la rilevazione.

Vale la pena richiamare l’art. 142 c.d.s, comma 6-bis secondo il quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno”.

In altre parole, la norma in questione subordina la legittimità dell’accertamento della velocità di un veicolo alla circostanza che la presenza della postazione di controllo sia preventivamente segnalata e sia ben visibile.

Peraltro, la norma citata non parla di postazioni di controllo “stazionate” sulla rete stradale, ma si rivolge genericamente alle postazioni di controllo presenti sul tratto stradale.

Le postazioni disciplinate dall’art. 142, comma 6 bis CdS

Non vi è quindi ragione per non ricomprendere – come sostenuto dall’appellante – tra le postazioni disciplinate dall’art. 142, comma 6 bis, anche i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misurazione della velocità in maniera dinamica e atteso che:

–          nell’ambito delle postazioni per il rilevamento della velocità, l’unica reale distinzione è quella tra postazioni fisse ossia a carattere permanente e postazioni mobili ossia a carattere temporaneo (Cass. n. 9117/2018);

–          un’apparecchiatura come lo scout speed, allora, non sembra poter costituire un tertium genus poiché si presenta alla stregua di una postazione mobile, tenuto conto che l’apparecchiatura è comune mobile, mentre ad essere dinamica è solamente la modalità di misurazione della velocità.

–          ne è prova anche la Direttiva del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza del 21 luglio 2017 prot. n. 300/A/5620/17/5/20/3, che al punto 7.2 precisa che “per postazione di rilevamento si deve intendere “ l’insieme di tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento tecnico, normativo e di protezione che attengono al rilevatore di velocità” – ovvero il rilevatore vero e proprio – i suoi accessori di funzionamento, nonché eventuali protezioni o box all’interno dei quali è collocato lo strumento di misurazione, nonché la segnaletica volta ad assicurare la visibilità della medesima postazione”; e al punto 7.4, i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in modalità dinamica vengono ricompresi espressamente tra le “postazioni mobili”.

La decisione

Dal quadro così ricostruito, non vi sono dubbi per affermare che la preventiva segnalazione, univoca ed adeguata, della presenza di sistemi di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo.

Una eventuale violazione determina la nullità degli accertamenti o la normativa rimarrebbe priva di conseguenze.

Sono state queste le ragioni che hanno portato il Tribunale di Paola (n. 129/2019) a confermare l’annullamento del verbale di contestazione, con vittoria per il conducente.

La redazione giuridica

 

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