Il Giudice di Pace di Frosinone ha ribadito il principio per cui la segnaletica indicante le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità deve essere ben visibile, pena l’annullabilità del verbale di contravvenzione

L’importanza della segnaletica è principio ormai costante non solo nella giurisprudenza di legittimità ma anche in quella di merito, oltre a trovare espresso riconoscimento nella legge n. 160 del 03.10.2007.

La vicenda

Viaggiava sull’autostrada A1 Milano-Roma-Napoli quando all’altezza del km di pertinenza del comune di Frosinone superava il limite massimo di velocità calcolato con il cd. Sistema tutor.

Cosicché dopo poco tempo le veniva notificata la multa per violazione dell’all’art. 142 Codice della Strada.

Senonché con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone l’automobilista presentava opposizione al verbale di contravvenzione per l’infrazione commessa.

L’ufficio con propria ordinanza non sospendeva l’esecutività del provvedimento impugnato e fissava l’udienza di comparizione delle parti ordinando all’autorità che aveva emesso il provvedimento di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notifica della violazione.

La decisione

Per il giudice adito l’opposizione merita accoglimento.

Ed infatti la parte opponente, tra tutti i motivi di ricorso, aveva eccepito la mancata contestazione immediata della violazione al codice della strada, l’omessa taratura e omologazione dell’apparecchio, nonché l’inidoneità della segnaletica.

I suddetti motivi sono stati analizzati separatamente.

Quanto al primo punto, quello attinente cioè la mancata contestazione immediata dell’infrazione, esso – afferma il giudice di pace adito – non può essere accolto, in quanto proprio per le caratteristiche del Sistema (Tutor) è impossibile la contestazione immediata in quanto esso permette la rilevazione della velocità solo successivamente al passaggio del veicolo, nel tratto interessato.

Altrettanto priva di fondamento era l’asserita circostanza secondo cui le suddette rilevazioni sarebbero state poco attendibili.

A tal proposito la parte ricorrente avrebbe dovuto dare prova della mancata revisione degli stessi apparecchi: è onere della parte opponente, infatti, dimostrare che gli stessi non funzionavano o comunque non erano stati sottoposti a revisione.

Diverso discorso per quanto riguarda le considerazioni sulla mancata segnalazione.

Dagli atti era emerso, infatti, che la velocità istantanea era stata rilevata nel tratto autostradale interessato attraverso il rilevamento della velocità media, cd. Tutor.

Ma la polizia municipale non aveva dato prova dell’idonea segnalazione.

Occorre rilevare che in materia di sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, ai fini della validità del verbale di contestazione, è necessaria la presenza di segnaletica di preventiva informazione, agli automobilisti in transito, del posizionamento dell’apparecchio autovelox (Cassazione civile, se. VI, ordinanza 13.01.2011 n. 680).

Mezzi di rilevamento elettronico della velocità: l’importanza della segnaletica

E’ opportuno ricordare che il legislatore prima, e la prevalente Giurisprudenza di legittimità e di merito poi, hanno più volte posto l’evidenza sulla necessità di dar informativa agli utenti della strada circa l’esistenza dei limiti di velocità e l’utilizzo di mezzi di rilevamento elettronico; informativa di carattere preventivo che consiste in una divulgazione rispettosa dei requisiti di congruità, idoneità e correttezza.

Tale principio è stato di recente ribadito con la legge n. 160 del 03.10.2007, di conversione del D.L. n. 177 del 03.08.2007, che ha introdotto nell’art. 142 C.d.S. il comma 6-bis “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazioni luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. La modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno“.

L’insistenza su tale punto, confermata anche dalla legge, non può essere trascurata ed evidenzia che la segnaletica deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento secondo prudente apprezzamento.

E visto che agli atti  – conclude il giudice adito -, non risulta depositata alcuna documentazione, anche fotografica, da far ritenere rispettato il principio poc’anzi riportato, non vi è certezza dell’idoneità rispetto al punto di rilevamento, anche al fine di verificare la possibilità per l’utente di regolare per tempo la velocità di percorso.

Vittoria dunque, per l’automobilista e provvedimento annullato.

La redazione giuridica

 

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