La segnaletica stradale si compone di segnali verticali, segnali orizzontali, segnali luminosi e segnali ed attrezzature complementari

Ebbene, l’art. 38 del codice della strada, stabilisce espressamente che “Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione“.
Si dispone, inoltre, che “Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali“.
Ebbene, nella fattispecie in esame ci si domanda qual è la segnaletica idonea ad indicare un’area di sosta a pagamento e nella specie, se la presenza di segnaletica verticale con l’indicazione degli orari della sosta con le relative tariffe, è sufficiente a segnalare che il parcheggio è a pagamento, nonostante l’assenza di delimitazione degli stalli in quanto paralleli all’asse stradale?

La vicenda

La causa era stata instaurata dinanzi al Giudice di Pace di Messina. Il ricorrente aveva agito in giudizio contro il verbale di contestazione per sosta in parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando.
Ma né in primo grado né in appello la sua istanza aveva trovato accoglimento.
Seguiva, pertanto il ricordo per Cassazione.
In particolare, il denunciante lamentava la violazione della L. n. 689 del 1981 e del codice della strada, per aver i giudici di merito, omesso di valutare gli elementi probatori dallo stesso dedotti in giudizio riguardo alla assenza di idonea segnaletica.

Ma per i giudici Ermellini, il ricorso era inammissibile.

Ed infatti, il Tribunale aveva accertato in fatto, la presenza della segnaletica verticale recante l’indicazione degli orari di sosta e delle tariffe, e aveva ritenuto che ciò fosse sufficiente a segnalare che il parcheggio fosse a pagamento, non rilevando l’assenza di delimitazione degli stalli con le strisce, poiché si trattava di stalli paralleli all’asse stradale per i quali l’art. 149 reg. att. C.d.S., comma 2, non prevede l’obbligo di delimitazione.
La decisione era finanche coerente con il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità a partire dall’ordinanza 12 gennaio 2012, n. 339 (e anche Cass. 29/07/2016, n. 15934) in ordine alla prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali rispetto a quelli orizzontali, ai sensi dell’art. 38 C.d.S., comma 2, e della funzione soltanto integrativa svolta, all’interno delle aree di sosta a pagamento, dai segnali orizzontali di delimitazione degli stalli di sosta; essendo questi ultimi obbligatori soltanto quando gli stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine.
Non hanno avuto alcun dubbio, allora, i giudici della Suprema Corte a dichiarare inammissibile il ricorso e confermare in via definitiva, il verbale di contestazione.

La redazione giuridica

 
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