Trattandosi di diritti indisponibili che riguardano i minori, ogni decisione deve passare dal Tribunale. In caso contrario si configura un illecito penale 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20801/2017, ha stabilito che i genitori non possono modificare, mediante scrittura privata, quanto sancito in sede di separazione o divorzio in merito ai loro rapporti di frequentazione con i figli minori e in particolare in relazione al diritto di visita del genitore non collocatario.
La Suprema Corte ha chiarito che tale tipologia di accordo è nulla, in quanto, trattandosi di diritti indisponibili che riguardano i minori, ogni decisione deve passare al vaglio del Tribunale. Il nuovo patto, infatti, potrebbe risultare pregiudizievole degli interessi supremi del minore stesso.
I provvedimenti che vengono adottati in presenza di minori devono essere finalizzati a promuovere il benessere psico-fisico degli stessi al fine di garantire loro una crescita sana ed equilibrata anche nell’ipotesi di disgregazione del nucleo familiare.
Tale principio determina la preminenza del diritto del minore rispetto agli accordi degli adulti. In base a tale principio, la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio relativamente al diritto di visita richiede quindi necessariamente l’intervento del Giudice.
Laddove tale regola non venisse rispettata si configurerebbe in capo ai genitori un illecito penale. La violazione del provvedimento emesso dal magistrato integrerebbe, infatti, il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” disciplinato dall’articolo 388 del codice penale.

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