Il Ministero della Salute dovrà liquidare 250mila euro a una signora di Brindisi. Negata la prescrizione del reato in base al principio dell’’exordium praescriptionis’

Da Lecce arriva una nuova sentenza di condanna per il Ministero della Salute a causa di una trasfusione di sangue infetto.  La particolarità del caso in  questione, tuttavia, è che la trasfusione ha avuto luogo ben 37 anni fa. Era il 1979, infatti, quando una ragazza brindisina, all’epoca 18enne, venne sottoposta presso il locale Ospedale a un intervento chirurgico che rese necessaria la trasfusione di sangue.

Quel sangue, secondo quanto accertato nel corso del giudizio, era infetto e la donna, ora 55enne, contrasse il virus Hcv. Ma la  signora lo scoprì solamente nel 1998, quando effettuò delle analisi in gravidanza da cui emerse la positività all’Epatite. Fino a quel momento il virus non si era manifestato e continuò a rimanere latente fino al 2007 quando iniziarono a palesarsi in maniera chiara e visibile i sintomi della malattia. Fu solo a quel punto che la donna, dopo nove anni di preoccupazioni e ripercussioni psicologiche, decise di rivolgersi a un legale per intentare causa al Ministero e chiedere il risarcimento del danno.

Nei giorni scorsi la pronuncia del Tribunale salentino ha accolto la pretesa risarcitoria della signora, fissando a 250mila euro la somma che il Dicastero di Lungotevere Ripa dovrà liquidarle. Il tutto nonostante le difficoltà incontrate in sede probatoria per via di una grave omissione da parte del personale medico che partecipò all’intervento chirurgico del 1979 e che non provvide all’annotazione della trasfusione di sangue.

A nulla è valso il tentativo del Ministero di far valere il principio della prescrizione del reato. Sebbene, infatti, in questi casi il termine entro il quale può essere esercitata la domanda di ristoro  sia di cinque anni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto l’esistenza di alcune eccezioni. Nello specifico alcune recenti sentenze della Suprema Corte hanno affermato il principio dell’’exordium praescriptionis’, in base al quale la parte lesa può avanzare domanda di risarcimento anche a distanza di tanti anni dalla scoperta della malattia, a condizione che la patologia (come nel caso del virus Hcv) si sia manifestata nei suoi elementi irreversibili molto tempo dopo.

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