Per la Cassazione la mancata osservanza nelle norme per la sicurezza dei dipendenti è un reato di pericolo presunto o astratto in cui va valutata la colpa e non il dolo

Non aveva adeguatamente garantito la sicurezza dei dipendenti, che stavano eseguendo dei lavori su un edificio a due piani. Più specificamente non aveva esteso adeguatamente il ponteggio montato per effettuare i lavori di ripassatura del tetto ; una misura necessaria per garantire la sicurezza contro i rischi di caduta dall’alto.

Con tale accusa un imprenditore era stato sottoposto a procedimento penale davanti al Tribunale di Asti. I  giudici, tuttavia, ne avevano decretato l’assoluzione, ai sensi dell’articolo n. 131 bis del codice penale, in considerazione della tenuità del fatto.

Il collegio, infatti, non aveva ravvisato nella condotta dell’imprenditore “una particolare pericolosità o riprovevolezza”. Peraltro, non si era verificato alcun pregiudizio o danno apprezzabile.

Il Pubblico ministero aveva quindi deciso di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione.

Il ricorso si fondava sulla considerazione che l’illecito contestato all’imputato era un reato “di pericolo presunto o astratto”; ai fini della sua consumazione, pertanto,  sarebbe stato del tutto irrilevante il verificarsi o meno, in concreto, di un evento lesivo o pericoloso per la vita dei lavoratori.

La Suprema Corte, con sentenza n. 8854/2018, ha ritenuto di aderire alle considerazioni del PM, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Secondo gli Ermellini, il Tribunale effettivamente ha erroneamente ritenuto applicabile, nel caso esaminato, l’articolo n. 131 bis c.p.. In particolare, il giudice di merito ha dimenticato: quanto all’elemento psicologico, che si tratta di una contravvenzione in cui va valutata la colpa e non il dolo; quanto all’elemento oggettivo, che per la consumazione del reato non rileva che si sia verificato l’evento lesivo o sia messa a repentaglio l’incolumità dei lavoratori.

Ai fini della tenuità, si legge nella sentenza, è necessario esprimere una valutazione ex ante del pericolo. Ad esempio, nel caso esaminato, l’imprenditore avrebbe dovuto accertare preventivamente che il rischio di caduta dall’alto era bassissimo; che la parte di ponteggio non montata era esigua; che i lavori senza ponteggio erano durati pochissimo.

I Giudici del Palazzaccio hanno quindi deciso di annullare la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Torino, per una nuova valutazione.

 

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