Il danneggiato può agire nei confronti della compagna assicuratrice designata dal Fondo vittime della strada. Al giudice spetta solamente l’accertamento del fatto per assicurarsi che non vi siano tentativi di frode

In caso di sinistro stradale la cui responsabilità ricada esclusivamente sul conducente di un veicolo rimasto inidentificato, il danneggiato non deve necessariamente sporgere querela contro ignoti per ottenere il risarcimento del danno. La parte lesa, infatti, può agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, avvalendosi come prova anche di semplici dichiarazioni orali.
Lo ha chiarito la Corte d’appello di Roma con la sentenza 5469 del 2016 pronunciandosi sulla vicenda di un uomo che, mentre era in sella alla sua bicicletta, era rimasto travolto da un’automobile, il cui guidatore non si era fermato a prestare soccorso. Il danneggiato aveva quindi fatto valere in giudizio il suo diritto al risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice designata dal Fondo, producendo come prove della responsabilità del veicolo fuggito unicamente le deposizioni dei testimoni raccolte in occasione del sinistro.
In primo grado, il giudice aveva rigettato la domanda affermando la sussistenza di un difetto di prova sulla dinamica del sinistro e sulla fuga del veicolo investitore. Secondo il Tribunale, infatti, il danneggiato avrebbe dovuto denunciare tempestivamente il fatto all’Autorità Giudiziaria.
Tale decisione, tuttavia, è stata riformata in secondo grado, con il chiarimento di alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che erano stati ignorati dal Tribunale. Nello specifico, la Corte d’appello ha rimarcato che “non è imposto al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto il preventivo onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l’esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento”.
Secondo il Collegio, infatti, il giudice si deve limitare ad accertare l’incidente e la sua compatibilità con le lesioni riportate dal danneggiato al fine di evitare frodi assicurative. Alla vittima non può spettare “un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”. Le prove, pertanto, possono essere prodotte dall’attore anche “sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali”.
 
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