L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Sismabonus spetta ai soggetti Ires anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi

I soggetti Ires (Imposta sul reddito delle società) possono usufruire del Sismabonus anche quando gli immobili messi in sicurezza vengono destinati alla locazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E. In base a tale documento, la detrazione fiscale spetta anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.

Il Sismabonus, introdotto con Dl 63/20, è una misura che punta a rendere gli edifici sicuri. Il testo, come modificato dalla legge 232/2016, prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. L’agevolazione riguarda  l’adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3). La valutazione della pericolosità si basa sull’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Possono accedere all’agevolazione sia i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).

La condizione è che le costruzioni interessate dall’intervento siano adibite a fini residenziali o ad attività produttive. Riguardo a queste ultime, con la circolare 29/2013 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che sono ricomprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Con la risoluzione n. 22/E, l’Agenzia specifica che il Sismabonus è finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone; di conseguenza l’agevolazione sussiste anche quando i soggetti passivi Ires che possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo non utilizzano l’edificio direttamente ai fini produttivi, ma lo destinano alla locazione.

La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore; aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

 

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