Istituito nel 2004, il Sistema nazionale linee guida è ora oggetto di riorganizzazione in base a quanto previsto dalla legge 24 sulla sicurezza delle cure

Giornata importante per la nostra Sanità: arriva infatti in Stato-Regioni per l’intesa lo schema di decreto del ministro della Salute che riordina il Sistema nazionale linee guida (SNLG) creato nel 2004.

La riorganizzazione del Sistema nazionale linee guida avviene in applicazione dell’articolo 5 della legge 24/2017 sulla responsabilità sanitaria.

Il SNLG, istituito presso l’Istituto superiore di sanità nel 2004, viene definito come il punto unico di accesso alle linee guida relative all’esecuzione delle prestazioni sanitarie preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale a cui si devono attenere gli operatori sanitari.

Non solo. Il Sistema nazionale linee guida permette la valutazione, l’aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida in base anche al nuovo articolo del codice penale (590-sexies c.p.) modificato dalla legge 24/2017.

La sua gestione è attribuita a un Comitato strategico, istituito presso l’Istituto superiore di sanità. Questo si riunisce su convocazione del coordinatore, il presidente Iss.

Inoltre, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti e consultare associazioni di pazienti e/o cittadini, così come rappresentanti di enti di ricerca e università. Sono inclusi nelle consultazioni anche rappresentanti delle Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie, di società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche non incluse nell’elenco previsto dal decreto della Salute 2 agosto 2017.

Le Regioni per il Comitato strategico nelle quali è prevista la sola presenza del coordinatore della Commissione salute hanno posto due condizioni per l’intesa.

La prima è che i rappresentanti della Commissione salute siano 5. La seconda che il Sistema non interferisca sui modelli organizzativi e sulle materie che sono di competenza regionale.

I criteri in base ai quali il Comitato strategico definisce le priorità del SNLG  sono sette. Ciò avviene secondo le tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative. Si tratta di:

  • impatto epidemiologico delle malattie sulla popolazione italiana;
  • variabilità delle pratiche professionali non giustificate dalle evidenze disponibili;
  • diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali;
  • benefici potenziali derivanti dalla produzione di linee guida;
  • tipo c qualità delle evidenze disponibili;
  • rischio clinico elevato;
  • Istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione.

Tra gli altri compiti vi è quello di promuovere un sistema efficiente di produzione di linee guida nazionali, evitando la duplicazione e la sovrapposizione.

Poi quello di monitorare a cadenza annuale lo sviluppo del Sistema nazionale linee guida, così come il numero delle linee guida proposte.

Il controllo dei tempi di produzione delle linee guida e le criticità emerse nella fase di loro valutazione e il tasso di diffusione e recepimento delle stesse da parte dei destinatari e l’impatto sugli esiti.

Infine, la trasmissione annuale al ministero della salute una relazione sull’attività svolta.

L’Istituto superiore di sanità, entro trenta giorni dall’adozione del decreto, definirà e pubblicherà sul proprio sito gli standard metodologici per la predisposizione delle linee guida.

Allo stesso modo, verranno pubblicati i criteri di valutazione delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida.

La valutazione delle stesse e il loro inserimento – previa verifica di conformità – sono due attività cruciali cui si provvederà.

Capitolo a parte per le modalità di inserimento, sviluppo, completamento e valutazione delle linee guida. In merito, il decreto rimanda al Manuale operativo, predisposto dall’ISS e pubblicato sul suo sito.

Il tempo tra l’ammissione della proposta di linea guida registrata nella piattaforma e la sua presentazione all’ISS per la valutazione, non può essere superiore ai 2 anni né inferiore a 6 mesi.

L’ultima ricerca bibliografica a supporto della linea guida dovrà essere stata effettuata entro i dodici mesi precedenti la data di presentazione della versione approvata per la pubblicazione nel SNLG.

 

 

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