L’eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione

La L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, reca la generale previsione di sospensione dei termini nel periodo feriale.

La stessa legge, al successivo art. 3, soggiunge che: “In materia civile, l’art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459”.

L’ordinamento giudiziario, art. 92, cui la norma rinvia, così dispone: “Durante il periodo feriale, le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”.

La vicenda

La corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dai tutori dell’ interdetto, avverso la sentenza del locale Tribunale dichiarativa della menzionata interdizione.

A detta dei ricorrenti, la sentenza della corte territoriale era errata perché aveva ritenuto la tardività del proposto appello in ragione dell’inapplicabilità della sospensione feriale all’impugnazione contro la sentenza dichiarativa dell’interdizione. Ed invero, il riferimento della norma “ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia… di interdizione” avrebbe dovuto essere riferito alla sola fase processuale antecedente la pronuncia della sentenza giacché “dopo l’emanazione die essa… la “ritardata trattazione” non avrebbe prodotto alcun pregiudizio”.

Ma il motivo non è stato accolto dai giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 18015/2019), che anzi, hanno ritenuto tale argomento privo di pregio sia sul piano letterale che su quello della ratio:

-) quanto al piano letterale la norma accomuna una pluralità di “cause civili relative”, tra le quali quelli “di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti”, nei cui riguardi la sospensione non si applica senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e gradi del giudizio, ma tale orientamento – chiariscono gli Ermellini – si giustifica in ragione della peculiarità del procedimento per convalida, articolato in due fasi rigidamente separate, la prima delle quali destinata a concludersi alternativamente con la pronuncia dell’ordinanza di convalida di licenza o sfratto, idonea al giudicato, ovvero, eventualmente, con l’ordinanza provvisoria di rilascio di cui all’art. 665 c.p.c., anch’essa dotata di una del tutto particolare stabilità.

-) sul piano della ratio, l’affermazione dei ricorrenti secondo cui l’esigenza di celerità che presiede alla disciplina dell’esclusione della sospensione feriale verrebbe meno con la pronuncia della sentenza di interdizione pronunciata dal Tribunale si risolve in una mera petizione di principio, “giacché, al contrario, l’urgenza di verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l’interdizione permane anche dopo la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda, tanto più che detta sentenza è destinata a produrre effetti erga omnes dal momento della pubblicazione, ex art. 421 c.c., in deroga alla regola generale secondo cui le pronunce costitutive, quale quella di interdizione, producono effetto soltanto dal momento del passaggio in giudicato”.

La giurisprudenza

In passato, la questione era stata già affrontata e, al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione aveva già chiarito che: “In tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, che, per i procedimenti indicati nell’ord. giud., art. 92, pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie (sempre più numerose) sottratte all’operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione.

Con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione (a norma degli artt. 712 c.c., e ss., espressamente richiamati dall’art. 720-bis, comma 1), non anche ai provvedimenti a carattere gestorio… come, ad esempio, quello in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno” (Cass. 13 gennaio 2017, n. 784).

Nessun dubbio allora, il ricorso è stato respinto e condannati i ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

Leggi anche:

RICORSO INAMMISSIBILE SE MANCA L’ATTESTAZIONE DELLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui