Il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato, a prescindere dal periodo di sospensione feriale

Deve essere dichiarato inefficace il provvedimento col quale è disposto il sequestro preventivo per reati tributari connessi alla criminalità organizzata, oltre il termine perentorio di dieci giorni e a prescindere dal periodo di sospensione feriale.

Era stato accusato dei delitti di associazione per delinquere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, indebita compensazione (di cui D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, nn. 2, 4, 5 ) e omesso versamento IVA (di cui D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter).

Era stata perciò disposta la custodia cautelare in carcere, oltre al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta dei beni delle società coinvolte, costituenti profitto di reato.

La vicenda

La questione sottoposta ai giudici della Cassazione, in realtà atteneva all’asserita violazione da parte del Tribunale del riesame, in relazione all’art. 324 c.p.p., comma 7, con rinvio all’art. 309 c.p.p., comma 10, per mancata decisione nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione degli atti.

Il tribunale del riesame avrebbe frainteso il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 37501 del 20/10/2010, che ha stabilito che “la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, comma 2, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali”.

Secondo l’organo giudicante, seppur il procedimento riguardasse in modo evidente un reato di criminalità organizzata, i sequestri sarebbero stati disposti solo ed esclusivamente per i reati tributari. Doveva, perciò, applicarsi la sospensione feriale dei termini.

Al contrario, il ricorrente rilevava l’evidenza dell’errore, in quanto la richiamata sentenza a Sezioni Unite, riguardava proprio una fattispecie simile al caso di specie.

Il decreto di sequestro preventivo doveva, pertanto, essere dichiarato inefficace.

Il giudizio della Cassazione e i motivi della decisione

La L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, nel testo in vigore dall’8/8/1992, prevede che “la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma 1, non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”.

A tal riguardo, le Sezioni Unite ormai dal 2010, hanno chiarito che la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, comma 2, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali (così Sez. Un., n. 37501 del 15/7/2010,; conf. Sez. 3 n. 6797 del 16/12/2015).

La giurisprudenza

Le Sezioni Unite hanno avuto, così, modo di evidenziare – condivisibilmente-  come non vi fossero elementi, né testuali né logici, per escludere dal regime della non operatività della sospensione feriale in procedimenti di criminalità organizzata, le procedure incidentali in materia di misure cautelari reali.

Il tema, inoltre, è stato diffusamente trattato in ulteriori tre sentenze, di analogo contenuto argomentativo (Sez. 1, n. 5793 del 3/2/2010; Sez. 1, n. 7943 del 3/2/2010; Sez. 1, n. 10293 del 2/3/2010), in cui si era correttamente fatto leva sulla chiara lettera del comma secondo dell’art. 2, per la quale “la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma 1 non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, e che con la locuzione “termini delle indagini preliminari” di cui al comma 1 del medesimo art. 2, debbono ritenersi annoverati tutti i termini procedurali in materia penale ivi compresi, quindi, quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l’impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari.

Se è vero, infatti, che la scelta legislativa della non operatività della moratoria dei termini feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata deriva dalla esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli all’attività inquirente, non si vede perché tale esigenza non dovrebbe assistere i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri, i quali, al pari di quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all’attività di indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più possibile rapida alle condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione sia di repressione (Sez. 3 n. 6797/2016).

Viene, allora, ribadito il principio di diritto per cui: “la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, comma 2, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali“.

Non a caso, come evidenzia il ricorrente, il provvedimento di sequestro è un tutt’uno con l’ordinanza di custodia cautelare.

A tal proposito, è stato altresì chiarito che “fini dell’esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, è ininfluente che il reato specificamente contestato al singolo indagato sia eventualmente aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ma rileva soltanto che la contestazione si inserisca nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati (così Sez. Un., n. 37501 del 15/7/2010).

Trattandosi, dunque, di un soggetto coinvolto in un reato associativo (e quindi da riconnettersi al sopra ricordato concetto di “criminalità organizzata”) è integrato, dunque, il presupposto considerato dalla L. n. 742 del 1969, art. 2, comma 2.

Per tali ragioni, nella sentenza in commento, è stato condivisibilmente ribadito il principio per cui il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato (così Sez. 3, n. 26593 del 19/05/2009 che ha precisato che non è consentito al tribunale né rinviare l’udienza per rintracciare i soggetti aventi diritto all’avviso né adottare la declaratoria d’irreperibilità dell’indagato, derivandone che, in caso di mancato rinvenimento di quest’ultimo nei luoghi da lui indicati o risultanti dagli atti, la notifica deve essere effettuata al difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, conf. Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014).

La Redazione Giuridica

 

Leggi anche:

SOSTITUTO AVVOCATO: Sì ALLA DELEGA ORALE … DA PREFERIRE AL DIFENSORE D’UFFICIO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui