Deve ritenersi tacitamente abrogato, ex art. 15 disp. prel.cod.civ. l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, che prevedeva la necessità che la delega al sostituto difensore avesse forma scritta

Fraudolento danneggiamento di beni assicurati, era questo il reato ascritto a due indagati. All’esito delle indagini preliminari, tuttavia, il pubblico ministero procedente ne aveva chiesto l’archiviazione. Cosicché dopo l’opposizione, ritualmente presentata dalla persona offesa, il giudice per le indagini preliminari fissava l’udienza camerale. In tale occasione l’avvocato difensore sostituto del legale di fiducia della persona offesa non veniva ammesso alla discussione in quanto delegato dal titolare della causa solo in forma orale.

La pronuncia della Cassazione

I giudici della Cassazione ricordano che sulla questione relativa alla possibilità, da parte del difensore di fiducia, di delegare oralmente un proprio sostituto a svolgere una attività difensiva davanti ad un giudice – è insorto, di recente, un contrasto giurisprudenziale, tra quanto sostenuto dalla V Sez., n. 26606 dell’11/06/2018 secondo cui la delega orale non sarebbe consentita, e quanto ha ritenuto la Sezione Prima della Suprema Corte, con la sentenza n. 48862 del 2/10/2018, non ancora massimata.

Nella sentenza in commento (n. 57832/2018) i giudici della Cassazione, hanno comunque, ritenuto di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuta tale ultima decisione, non considerando necessaria, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

L’art. 14, comma 2, della legge del 31 dicembre del 2012 n. 247 – che è intitolata “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” – prevede che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o da un praticante abilitato, con delega scritta“.

Ebbene, è corretto – a giudizio degli Ermellini – ritenere che risponde ad esigenze di semplificazione insite nella riforma dell’ordinamento forense e di “armonizzazione in ambito europeo”, l’esigenza “di sopperire all’impossibilità di presenziare all’udienza (o all’atto da compiere) da parte del difensore titolare”.

Ed è corretto, altresì, sulla base di questi presupposti, che si debba ritenere tacitamente abrogato, ex art. 15 disp. prel.cod.civ. l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, che prevedeva la necessità che la delega avesse forma scritta.

Proprio l’esistenza di tale norma aveva indotto la Sezione Quinta di questa Corte, con la prima decisione sopra indicata, a ritenere, in mancanza di una abrogazione espressa, che la norma introdotta con la legge del 2012 avesse effetto solo in ambito stragiudiziale.

Che le due norme possano coesistere, senza che si debba ritenere che la più recente sia incompatibile con la più risalente, non è soluzione condivisibile, in ragione del fatto che le intenzioni del legislatore della riforma dell’ordinamento forense, quali si ricavano dai lavori preparatori siccome indicati nella sentenza della prima sezione (fg. 6), erano nel senso che la norma contenuta nell’art. 14 della legge del 2012 fosse da riferire anche all’ambito giudiziale.

Anche il Consiglio Nazionale Forense, nel parere reso dalla Commissione Consultiva il 23 ottobre del 2013 (Quesito del COA di Ferrara), ha interpretato la norma dell’art. 14 della L. 247/2012 nel senso poc’anzi detto.

Peraltro, ritenere che la delega orale sia consentita solo in ambito stragiudiziale, ridurrebbe macroscopicamente la portata innovativa della riforma, rendendola sostanzialmente sterile.

Non va dimenticato, tra l’altro che, a carico dell’avvocato, incombono le responsabilità deontologiche, penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci.

Inoltre, in ambito penale e sul piano della salvaguardia e della tutela degli interessi dell’imputato, può crertamente dirsi che, davanti ad una attività giudiziale da compiersi comunque in assenza del difensore di fiducia, risulta più idonea ad assicurare una migliore difesa tecnica la possibilità di ammettere un delegato del difensore titolare, anziché procedere alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., o, come nel caso in esame, procedere in assenza del sostituto del difensore della persona offesa.

Il difensore delegato, infatti, si può presumere, o comunque non escludersi, che sia stato investito dal delegante della conoscenza della causa, che il difensore di ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. certamente non ha nella ipotesi, invero frequente, in cui non eserciti la facoltà di chiedere un termine a difesa.

Per le ragioni esposte, nel caso in esame, secondo i giudici della Corte, la mancata ammissione da parte del Giudice per le indagini preliminari alla partecipazione all’udienza camerale del sostituto del difensore di fiducia della persona offesa, munito di delega orale, ha causato una violazione del contraddittorio ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che determina l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

 

Leggi anche:

NOTIFICA TARDIVA PER COLPA DELL’AVVOCATO: APPELLO INAMMISSIBILE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui