Le bombolette possono non essere considerate un arma solo se utilizzate esclusivamente per l’autodifesa personale

Lo spray urticante è da considerare un’arma, salvo che non venga utilizzato esclusivamente per difesa personale. Pertanto, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, l’utilizzo di tale strumento rappresenta un aggravante nel caso in cui vengano inferte delle lesioni. I Giudici del Palazzaccio si sono pronunciati, nello specifico, sulla vicenda di un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Trento per lesioni personali aggravate, ex articoli 582 e 585 del codice penale, oltre che per quello di resistenza a pubblico ufficiale, disciplinato dall’articolo 337 c.p.
L’uomo aveva infatti spruzzato proprio uno spray urticante negli occhi di una guardia forestale. Il condannato aveva impugnato la decisione del Giudice di secondo grado ritenendo che la sentenza fosse stata emessa unicamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che non potevano essere considerate attendibili. Inoltre, evidenziava di essere stato assolto in primo grado per la contravvenzione relativa al rifiuto di indicare le proprie generalità (articolo n.  651 del codice penale), circostanza che avrebbe dimostrato come “la parte lesa non si fosse in realtà qualificata come pubblico ufficiale”, con conseguente insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Infine il ricorrente sottolineava come gli fosse stata contestata l’aggravante ex articolo 585 c.p., “connessa all’uso di gas asfissianti e/o accecanti”, mentre dall’istruttoria era emerso che lo spray urticante impiegato, “contenente l’oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino, disciolto in misura non superiore al 10%” , rientra “nella categoria degli strumenti di autodifesa che non hanno attitudine a recare offesa alle persone” e come tali non possono essere considerati armi. Pertanto, venendo meno l’aggravante contestata, il reato sarebbe divenuto perseguibile a querela e, in mancanza di questa, avrebbe dovuto essere dichiarata l’estinzione dello stesso per assenza della condizione di procedibilità.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 10889/2017 non ha ritenuto di accogliere  le argomentazioni proposte rigettando il ricorso, in quanto infondato. Secondo gli Ermellini, infatti, in relazione all’aggravante dell’uso dello spray urticante, la bomboletta – contenente gas in grado di provocare irritazione agli occhi (sia pure reversibile in un breve periodo di tempo)  – essendo idonea ad arrecare offesa alla persona, rientra nella definizione di arma comune da sparo. Lo spray, precisano dal Palazzaccio,  può non essere considerato un arma solo se viene utilizzato esclusivamente per l’autodifesa personale, “mentre l’impiego come mezzo d’offesa – quale verificatosi nella fattispecie – comporta la piena e incondizionata applicazione della normativa in tema di armi”.

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