Lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l’attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica e avvenga tramite la rete (stampa online)

Con la sentenza in commento (n. 1257/2019), la Corte di Cassazione ha offerto una interessante disamina del concetto di stampa, per poi definirne i contorni ed in particolare, la struttura, la finalità, l’evoluzione e i profili di responsabilità giuridica dei direttori.

Il ricorso per Cassazione

La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte originava dalla sentenza di condanna emessa nei confronti di un direttore di una testata online per non aver vigilato sull’operato di un suo cronista.

Di recente, nella giurisprudenza di legittimità si è detto che (Sez. 5, sent. n. 16751/2018), in tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile a sensi dell’art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newgroup, mailing list, facebook).

Sono state le Sezioni Unite con la sentenza n. 31022/2015 ad affermare per la prima volta – sebbene in materia di sequestro –che la testata giornalistica telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e rientra, dunque, nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Tale interpretazione evolutiva, seppure costituzionalmente orientata del termine “stampa”, non può, tuttavia, riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newgroup, mailing list, pagine facebook), a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, ma deve essere invece riconosciuta a quei casi che, sotto il profilo strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili nel concetto stesso di “stampa” inteso in senso più ampio.

Ragionando a contrario – osservano i giudici della Corte -, si verrebbe a determinare una evidente situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Si legittimerebbe cioè un irragionevole trattamento differenziato dell’informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete.

Seguendo i principi affermati dalle Sezioni Unite va perciò affermato che un quotidiano o un periodico telematico è strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea), non potendo, per converso, paragonarsi ai siti web innanzi citati, in cui chiunque può inserire dei contenuti, ed assumendo, invece, una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale.

Ne consegue che appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che la testata online non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest’ultimo.

L’art. 1 della legge n. 47 del 1948 si limita infatti, a definire esplicitamente il concetto di stampa nella sua accezione tecnica di riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici.

La stampa e il suo significato figurato

Tuttavia, il termine “stampa” ha anche un significato figurato e, in tal senso, indica i giornali in ogni loro forma divulgativa e che sono strumento elettivo dell’informazione e lo erano soprattutto all’epoca in cui entrarono in vigore la Carta Fondamentale e la richiamata legge n. 47 del 1948, quando cioè gli altri mass media, in particolare la televisione e i siti di informazione online, non erano operativi (Sez. Un. n. 31022/2015).

Questo concetto di stampa – aggiungono gli Ermellini – definisce il prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico (struttura) e teleologico (scopi della pubblicazione) propri di un giornale.

La struttura è costituita dalla “testata” che è l’elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile); la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell’analisi critica di notizie da legare all’attualità (cronaca, costume, economica, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione.

L’area riduttiva del significato attribuito al termine “stampa” dall’art. 1 della legge n. 47 del 1948 è strettamente legata alle tecnologie dell’epoca e ciò, non impedisce di accreditare oggi, tenuto conto dei notevoli progressi verificatisi nel settore, una interpretazione estensiva di detto termine.

Deve essere perciò riaffermato il seguente principio di diritto: “lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l’attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, di cui sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici. (…) l’informazione professionale, può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la parola unita all’immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di diffusione, qual è internet (giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti richiesti non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa

La redazione giuridica

 

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