Se mancano nelle vicinanze dell’area di parcheggio delimitata da strisce blu con obbligo del pagamento del ticket, spazi riservati al parcheggio libero, la multa deve essere annullata

La vicenda

Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Napoli la ricorrente impugnava due verbali di contestazione di infrazione, con i quali le veniva contestata la violazione, nello stesso giorno dell’art. 7, comma 8 del Codice della strada: dell’obbligo, cioè di esporre il ticket per la sosta in apposite aree destinate al parcheggio delimitate dalle strisce blu.
La ricorrente tuttavia, deduceva l’assenza, nelle vicinanze dell’area con l’obbligo del pagamento del ticket, di spazi riservati a parcheggio libero, come richiesto dal citato articolo 7, comma 8.
Eccepiva, inoltre, la mancanza di delibere comunali che qualificassero la via in cui era avvenuta l’asserita infrazione, come “area pedonale”, “zona a traffico limitato” o “area di particolare rilevanza urbanistica”: condizioni alternative che avrebbero dispensato il Comune dal delimitare aree di parcheggio gratuito.
L’opponente contestava inoltre, l’illegittimità del secondo verbale, in quanto emesso nello stesso giorno e per la stessa causale del primo, in violazione degli artt. 7 e 158 del codice della strada.
Il Comune si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare copia degli atti di accertamenti e all’esito dell’istruttoria, l’adito giudice, accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando solo il secondo verbale per le ragioni addotte da parte attrice . E la decisione trovava conferma anche in appello.

Il giudizio di legittimità

La vicenda si è conclusa con la pronuncia della Sesta Sezione Civile della Cassazione, che ha accolto l’istanza della originaria opponente.
Ed invero, già dal primo grado di giudizio quest’ultima aveva allegato tanto di non aver trovato spazi liberi per il parcheggio nelle vicinanze del luogo in cui era avvenuta l’asserita violazione, quanto l’assenza di delibere comunali che qualificassero l’area in questione come “area pedonale”, “zona a traffico limitato” o “area di particolare rilevanza urbanistica”.
Una volta dedotto ciò, la ricorrente aveva esaurito il proprio onere processuale; spettava, dunque, alla amministrazione comunale produrre in giudizio le delibere da essa emesse, che prevedevano l’istituzione di spazi adibiti a parcheggio gratuito ovvero quelle che esoneravano il Comune, in forza delle caratteristiche dell’area, dall’obbligo di predisporre libere aree di parcheggio.
Per tali motivi la pronuncia impugnata è stata cassata e affermato il principio di diritto: “nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull’autorità amministrativa opposta, a fronte si specifica contestazione da parte dell’opponente, che lamenti la mancata riserva di una assegnata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell’art. 7, comma 8 CdS”.

La redazione giuridica

 
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