Gli studenti con disturbi dell’apprendimento hanno il diritto a piani didattici personalizzati in ambito scolastico e, in presenza degli altri requisiti, dell’indennità di frequenza erogata dall’INPS.

Per gli studenti affetti da Dsa sono previsti dei diritti particolari a scuola, che non vanno mai dimenticati.

Chi infatti soffre di disturbi specifici dell’apprendimento ha il diritto a fruire di piani didattici personalizzati in ambito scolastico. E non solo. In presenza degli altri requisiti, hanno diritto anche all’indennità di frequenza erogata dall’INPS.

In mancanza dell’attuazione della didattica personalizzata è possibile impugnare valutazioni insufficienti, debiti formativi e “bocciature”.

Ma prima occorre fare una panoramica sui disturbi da DSA.

I disturbi specifici dell’apprendimento, denominati “DSA”, attengono a vari aspetti. In primis, alla capacità di lettura e di decifrazione dei segni linguistici. Ma riguardano anche la realizzazione grafica, i processi linguistici e l’elaborazione dei numeri.

La Legge 170/2010 garantisce il diritto allo studio ed eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Non solo. La normativa riconosce che lo studente posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

Per queste ragioni, la Legge 170/2010 stabilisce che le istituzioni scolastiche devono garantire “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” agli studenti affetti da Dsa.

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato delle linee guida a questo proposito. Queste sono state ideate “per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”. Le linee guida sono allegate al D.M. del 12.07.2011.

La didattica personalizzata consiste nell’uso di particolari metodologie didattiche.

Alcuni esempi? Le mappe concettuali, gli schemi, le interrogazioni orali anziché scritte. Le istituzioni scolastiche, perciò, sono tenute per legge a redigere dei piani didattici personalizzati a beneficio degli studenti affetti da Dsa.

Ma come tutelare chi ha disturbi specifici dell’apprendimento?

Esiste la possibilità di diffidare le istituzioni scolastiche all’attuazione della Legge 170/2010. Ciò può avvenire in tutti quei casi ove l’insuccesso scolastico dell’alunno sia riconducibile alla mancata adozione di un piano didattico personalizzato. Oppure, di metodologie didattiche compensative.

Ancora, è un diritto dell’alunno ottenere dalla scuola la copia dei compiti in classe, ai sensi della L. 241/1990.

Infatti, è possibile impugnare dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale le valutazioni scolastiche. Allo stesso modo, si possono impugnare le pagelle intermedie, i debiti formativi ed anche la “bocciatura”. Il tutto per violazione e falsa applicazione della legge 170/2010.

I disturbi specifici dell’apprendimento coinvolgono anche la “privacy” dello studente. E questo poiché costituiscono dati sensibili che non devono mai essere divulgati a terzi.

Questo vuol dire che nel registro di classe non deve farsi menzione della diagnosi di “dsa”.

Questa deve essere nota solamente ai docenti per finalità didattiche e non a soggetti terzi.

In tal senso si è espresso anche il “Garante della Privacy” nella guida specificamente elaborata in tema di privacy in ambito scolastico.

Infine, gli studenti affetti da dsa possono beneficiare, in presenza di tutti i requisiti di legge, dell’indennità di frequenza (Legge 289/1990) erogata dall’INPS.

Ciò avverrà previa domanda amministrativa ed accertamento sanitario, attualmente pari a Euro 282,55 mensili.

Se ci si trovasse di fronte a un diniego in sede amministrativa, sarà possibile ricorrere al competente Tribunale -Sezione Lavoro.

 

 

 

 

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