Il Consiglio di Stato si è espresso in merito a studi medici e requisiti per la apertura qualora si svolga attività chirurgica

Studi medici e requisiti per la apertura, che regole ci sono per chi voglia svolgere attività chirurgica?
Il Consiglio di Stato, sezione III°, con la sentenza n. 1382/2017 ha affermato che sulla base della legislazione statale e regionale, lo studio medico non attrezzato per l’attività chirurgica non richiede autorizzazione per la sua apertura.
La motivazione?

Allo studio del medico di medicina generale non si applica la normativa in merito all’autorizzazione del Sindaco per l’idoneità igienico-sanitaria.

Non solo. Non appare essenziale nemmeno l’eliminazione delle barriere architettoniche in quanto non indispensabile al corretto esercizio dell’attività assistenziale.
Questo ai sensi dell’art.47 dell’ACN e già dell’art. 33, comma 1, DPR 270/2000, per cui il medico di medicina generale è tenuto a prestare le proprie cure al domicilio dell’assistito su chiamata. Ciò, qualora esso sia non trasportabile o non deambulabile.
Non è, quindi, indispensabile l’accesso allo studio. Anche perché esso non è dotato di attrezzature inamovibili per cui l’assistito debba necessariamente accedere ai suoi locali per ottenere la prestazione sanitaria erogabile a domicilio con maggiore facilitazione per il disabile.
Inoltre, ai sensi dell’art.36, comma 2, del DPR 270/2000, il medico può anche rinnovare le prescrizioni farmaceutiche in assenza dell’assistito con difficoltà di accesso.
Ciò può avvenire mediante la consegna tramite un suo delegato, qualora a suo giudizio ritenga non necessario ripetere la visita del paziente.

Per quel che concerne studi medici e requisiti per la apertura, la DGR del FVG n.3586 del 30 dicembre 2004 afferma che gli studi dei medici di medicina generale non sono soggetti alla procedura autorizzativa prevista per le strutture sanitarie private.

La medesima delibera prevede il requisito dell’accessibilità con obbligo di rimozione delle barriere architettoniche esclusivamente per le strutture sanitarie classificate ad alta o media complessità.
Per le strutture sanitarie classificate semplici, invece, l’abbattimento delle barriere architettoniche è previsto solo in caso di ristrutturazione o nuova costruzione.
Ciò è stabilito dalla legge n.13/1989 e dal suo Decreto Ministeriale attuativo n.236/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
La stessa interpretazione è contenuta nella circolare del Presidente della Regione Abruzzo Chiodi del 24 marzo 2014 indirizzata ai Sindaci e Direttori di ASL.

In essa si afferma che gli studi dei medici di medicina generale sono strutture private non aperte al pubblico in cui il sanitario eroga una prestazione professionale senza intermediazione.

Pertanto non sono compresi nell’ambito oggettivo di applicazione della normativa in materia di barriere architettoniche.
Tale circolare stabilisce, infatti, una distinzione ben precisa. Quella cioè tra ambulatorio medico inteso come struttura aziendale organizzata e studio medico inteso come struttura in cui l’esercizio di una attività intellettuale professionale sanitaria prevale in modo preponderante su quello organizzativo, come nel caso del medico di medicina generale.

Inoltre è importante chiarire che lo studio del medico di medicina generale convenzionato, non è un locale “aperto al pubblico” ma con accesso riservato agli assistiti in carico al medico.

I requisiti dello studio del medico di medicina generale sono poi definiti dall’art.36 dell’ACN e già dall’art 22 del DPR n.270/2000.
Lo studio del medico convenzionato deve, quindi, essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale.
Ai sensi dell’art.35, comma 9, dell’ACN, l’Azienda Sanitaria procederà con il proprio personale sanitario alla verifica dell’idoneità dello studio medico.
Ora, è bene ricordare l’art 22, comma 1, del DPR 270/2000.

In esso si afferma che lo studio del medico di medicina generale è uno studio privato destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio.

L’art.36 dell’ACN, inoltre, afferma che lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del SSN.
Pertanto, è legittimo che un’amministrazione comunale conceda in comodato d’uso una porzione di immobile di sua proprietà pubblica.
Ciò avverrà con vincolo di destinazione d’uso specifico di poliambulatorio per l’assistenza primaria destinato all’erogazione di un servizio di utilità sociale a favore della comunità amministrata al fine di garantire ai residenti una sede definitiva e centrale più comoda.
 
 
 
 
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2 Commenti

  1. Sono un medico di assistenza primaria ASL Salerno che si è trasferito da Bellizzi (SA) a Montecorvino Pugliano (SA) con obbligo di studio alla frazione S. Tecla . In tale frazione (ho avuto grosse difficoltà a reperire locali idonei) . Sono riuscito a reperire (a giorni faccio il contratto) solo un locale commerciale con bagno e due ambienti di mt. 4X4 e 5X4 con all’esterno quattro gradini (circa 80 cm di altezza complessiva). Tramite richiesta di tecnico al comune per una rampa di accesso ho costatato che i tempi occorrenti per tale rampa sono lunghi e mi faranno perdere la convenzione (ho chiesto una proroga che terminerà tra cinquanta giorni). Visto che sono alla ricerca (risultata vana) di una locale adeguato da circa quattro mesi in tale frazione (per l’obbligo della delibera). In locali comunali della stessa frazione c’è allocato un ambulatorio ASL settimanalmente utilizzato dall’Oculista ASL (potrebbe, volendo, il comune farmelo utilizzare).Come mi potete aiutare. Che consigli mi date. Sono molto preoccupato. Ho 57 anni circa e se decado dall’incarico non avrò più la possibilità di avere una convenzione (sono laurea 1990 e non ho il corso di medicina generale). E’ un poco confusa la storia ma vi prego di prenderla in considerazione e darmi se potete dei suggerimenti. Il mio recapito è 3384071961.

  2. Sono un medico di medicina generale ASL Salerno che da Bellizzi (SA) si è trasferito a Montecorvino Pugliano (con obbligo di studio alla frazione S. Tecla). Ho avuto in più di novanta giorni difficoltà a reperire un locale adeguato per lo studio medico. Ho reperito un locale commerciale (sede di una parafarmacia) con un bagno e due stanze di quindi e venti metri quadrati circa; con un accesso di quattro gradini (ho dato incarico ad un tecnico per redigere progetto di rampa per accesso allo studio. Ho percepito che i tempi per la realizzazione (progetto approvazione e collocamento) della stessa sono lunghi e rischio di perdere la convenzione. Tra l’altro il comune ha dei locali (ambulatori) dove un oculista dell’ASL ogni settimana effettua regolarmente visite (posso usufruirne secondo voi in attesa che sistemo i locali miei). Sono molto preoccupato. Vi chiedo dei consigli. Come mi potete aiutare?

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