In tema di configurabilità dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 443 c.p., la detenzione per il commercio e la detenzione per la somministrazione di medicinali non costituiscono situazioni differenti, perché entrambi funzionali e dirette all’uso effettivo del farmaco; ne consegue che la detenzione per la somministrazione è un aspetto della prima previsione contenuta nell’art. 443 c.p..

Tanto ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 7311 depositata il 15.2.2017.

I carabinieri del NAS durante una perquisizione in un ambulatorio odontoiatrico, rinvengono 20 fiale di carbocaina scadute nel luglio 2003. Il responsabile dell’ambulatorio viene condannato dal Tribunale in primo grado per detenzione di farmaci guasti o imperfetti, delitto previsto e punito dall’art. 443 del c.p.. La sentenza viene confermata dalla Corte d’Appello e, quindi, l’imputato ricorre in cassazione contestando la propria responsabilità.

Nel caso de quo i medicinali erano custoditi in un cassetto e utilizzati in concreto per la specifica attività svolta.

Con la pronuncia in esame gli Ermellini hanno equiparato di fatto la detenzione per il commercio di farmaci guasti o imperfetti, come ad esempio quelli scaduti di validità, e la detenzione per somministrazione.

La Corte di Cassazione opera un richiamo all’art. 443 c.p., rubricato come “Commercio o somministrazione di medicinali guasti”, che punisce il fatto di chi “detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti” e quindi “la detenzione per il commercio può sussistere anche se manchi la vendita o anche la esposizione in vendita, bastando la conservazione della cosa destinata al commercio in qualsiasi luogo, che valga a generare il convincimento che si tratti in realtà di detenzione per il commercio. La punibilità è quindi anticipata ed il reato è di pericolo e non di danno. Il medicinale scaduto è imperfetto e la presunzione si fonda sulla previsione della perdita di efficacia del farmaco scaduto. Il commercio, in economia, realizza lo scambio di beni mobili o immobili, e di servizi sul mercato in cambio di moneta. Come si legge nella Relazione al Re al codice penale, pone in commercio chi in qualsiasi modo idoneo, pone o offre al pubblico, direttamente o a mezzo di altri le cose delle quali si tratta. La nozione di commercio equivale alla messa in circolazione dei medicinali. La norma pertanto intende coprire tutti quei comportamenti che portano alla diffusione del bene ed in tal senso deve essere intesa l’endiadi “Commercio e somministrazione” indicativa appunto di una progressione che intende coprire tutte le modalità con cui il bene entra nel circuito della distribuzione”.

Gli Ermellini mostrano di condividere, quindi, la prevalente giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui “in tema di configurabilità dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 443 c.p. , la detenzione per il commercio e la detenzione per la somministrazione di medicinali non costituiscono situazioni differenti, perché entrambi funzionali e dirette all’uso effettivo del farmaco; ne consegue che la detenzione per la somministrazione è un aspetto della prima previsione contenuta nell’art. 443 c.p.”. (cfr. Cass. sez. 4, n. 11040, 9.10.87, Renzicchi, rv. 176871). (Nel caso di specie, i farmaci guasti erano detenuti nelle scansie di una farmacia ospedaliera e negli armadietti farmaceutici dei reparti). (nello stesso senso, Cass. sez. 1, n. 6926/92, 15.5.1992, Bologna, rv. 190580, sez. 6, n. 725/94, 9.11.1993, Parigi, rv. 197239; sez. 1, n. 7476/94, 5.5.1994, Coturri, rv. 198366; contra Sez. 1, n. 24704 del 26/02/2015 – dep. 11/06/2015, Appio e altro, Rv. 263923 che riprende Sez. 1, n. 4140 del 10/02/1995 – dep. 14/04/1995, P.M. in proc. Sciutto ed altri, Rv. 200793).

La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali essendo il reato estinto per prescrizione, mentre ha confermato le statuizioni civili e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Avv. Maria Teresa De Luca

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