Il tabagismo è concausa della morte di un lavoratore deceduto per un carcinoma polmonare contratto a causa della esposizione ad amianto sul lavoro

È quanto dichiarato in una recente sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione (n. 15762/2019).

La vicenda

Nel 2014 la Corte d’appello di Torino aveva accolto la domanda degli eredi di un lavoratore morto a causa dell’esposizione all’amianto e agli idrocarburi policiclici aromatici, sia pure ridotta in ragione della ritenuta sussistenza di una concausa – il tabagismo – limitante la responsabilità del datore di lavoro.

Con ricorso per Cassazione, la società datrice lamentava la violazione di legge in cui – a sua detta – sarebbe incorsa la corte territoriale nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità affermando l’equivalente causale dell’esposizione alle sostanze nocive e della abitudine al fumo nella causazione dell’evento, ed escludendo la rilevanza del contributo proporzionale che ogni causa aveva fornito alla causazione dell’evento, così violando i principi che regolano la prova penale (art. 41 c.p.) nella determinazione delle conseguenze patrimoniali dell’illecito.

Ma il ricorso non è stato accolto.

Per i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione, la corte territoriale aveva correttamente applicato i principi regolanti la causalità civile, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed in base ai quali, “anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contributo, anche in maniera indiretta e remora, alla produzione dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni; circostanza quest’ultima, esclusa dalla corte d’appello nel caso in esame, quanto al tabagismo considerata concausa dell’evento ma non causa esclusiva”.

Il ricorso è stato, perciò, respinto e confermata in via definitiva la decisione di merito.

La redazione giuridica

Leggi anche:

ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO TRA GLI ANNI 60-90: DATORE DI LAVORO CONDANNATO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui