Due recenti ordinanze del Tribunale di Roma affermano il diritto all’erogazione delle terapie per i bimbi autistici o, in alternativa, al rimborso delle spese sostenute

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo, arriva una buona notizia per i genitori alle prese con le terapie per i bimbi autistici. Se infatti l’Istituto superiore di sanità raccomanda l’utilizzo più precoce possibile del metodo Aba nel trattamento dei piccoli con disturbi dello spettro autistico, le Asl non hanno strutture pubbliche specializzate e finora ai genitori non restava che metter mano al portafogli.
Ora però due nuove ordinanze del Tribunale civile di Roma, discusse il 21 marzo e notificate il 29 marzo, hanno riconosciuto il diritto di un bambino di quasi 5 anni e di un altro di 5 anni e mezzo a ricevere le cure Aba pagate dal Servizio sanitario nazionale.
A seguire la vicenda giudiziaria sono stati gli avvocati  Daria Pietrocarlo e Alessandra Pillinini, che già nell’ottobre scorso avevano assistito con successo i genitori di un bambino di 5 anni affetto da disturbo generalizzato dello spettro autistico. “Un passo avanti nella giusta direzione – affermano all’Adnkronos Salute Pietrocarlo e Pillinini – perché si riconosce finalmente alle famiglie un contribuito per la terapia Aba”

Nel caso degli ultimi due bambini seguiti però, chiariscono i legali, la Asl di Roma aveva presentato nell’atto difensivo un’eccezione preliminare, sostenendo che sul caso era competente non l’azienda sanitaria, bensì il Comune.

Il Giudice, invece, ha ritenuto di rigettare questa eccezione attribuendo la specifica competenza della Asl nell’erogazione di queste prestazioni. Le ordinanze, pertanto, hanno assicurato a ciascun bambino 20 ore a settimana di terapia per un minimo di 24 mesi. Al termine di tale periodo ci sarà un aggiornamento, per verificare l’andamento della terapia ai fini della sua prosecuzione.
Per il Tribunale capitolino, dunque, il “va affermato il diritto del minore alla erogazione della prestazione sanitaria richiesta”. In alternativa, le ordinanze riconoscono il diritto “al rimborso delle spese sostenute per la prestazione”.
 
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