Il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento non vale nel caso in cui manchi una comunicazione scritta dal datore di lavoro

Lavoratore dipendente di una società multiservizi chiedeva di essere assunto dalla committente, sebbene fosse trascorso il termine, previsto a pena di decadenza, di sessanta giorni dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro con l’azienda che lo gestiva in precedenza, adducendo l’illeceità dell’appalto.

La Corte di Cassazione ha chiarito, allora, che l’atto di licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo (Cass. n. 1757/1999; Cass. n. 2835/1997).

Ebbene, il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 si applica all’impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell’ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall’art. 2 della citata legge del 1966; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace (“tamquam non esset”), siccome nullo per difetto di un requisito “ad substantiam”, l’unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale (Cass. sent. n. 1757/1999).

È stato, altresì, precisato che l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, all’impugnazione stragiudiziale, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cass n. 2285/2015).

Vi è, infatti, un orientamento consolidato secondo il quale, a norma dell’art. 2969 c.c., la decadenza prevista dall’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 – che impone al lavoratore l’onere di impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni – non può essere rilevata d’ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessità di un’eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta nella memora di costituzione (Cass. Sent. n. 19405/2011).

L’eccezione di decadenza, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi sui fatti allegati e provati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione ad opera del giudice (Cass. n. 281/2017).

Sono questi i principi affermati dai giudici della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 523 depositata l’11 gennaio 2019.

La redazione giuridica

 

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