Non rileva ai fini della validità delle prove di accertamento dei test alcolici, che essi siano associati a numeri di scontrini non consecutivi, fermo restando il distacco temporale di 5 minuti l’una dall’altra

La vicenda

La Corte d’Appello di Potenza aveva confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di arresto ed Euro mille di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 2,25 g/l.

In appello, la difesa aveva eccepito la presunta violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, secondo cui “La concentrazione del tasso alcolemico deve risultare da almeno due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti”, in quanto la prima prova era stata verbalizzata con n. 873 di scontrino e la seconda col n. 875, dunque con numeri non consecutivi”.

Peraltro, non si comprendeva se l’etilometro fosse stato sottoposto a revisione.

Ma l’eccezione non è stata accolta: ed invero, la validità dell’esame etilo-metrico, per i giudici dell’appello, non poteva essere inficiata, non avendo la difesa fornito la prova contraria.

Il giudizio di legittimità

Ebbene, in relazione alla dedotta nullità delle prove di accertamento dei test alcolimetrici, essendo associate a numeri di scontrini non consecutivi nn. 873 e 875 e non emergendo la concordanza con la prova n. 874, -ha chiarito- la Cassazione che “è irrilevante la circostanza che i numeri delle prove dell’alcoltest non siano consecutivi e che quella intermedia non sia stata realmente effettuata o non sia stata riportata per errore dell’etilometro o dell’organo di P.G., che abbia accertato l’illecito”.

Ciò discende dalla ratio della disposizione dell’art. 379 reg. C.d.S., secondo cui, ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 C.d.S., il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 reg. C.d.S., che deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica, deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018) e finalizzato ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017).

Nel caso di specie, ricorrendo un intervallo temporale di nove minuti tra le due prove (la prima con tasso alcolemico pari a 2,43 g/l, la seconda pari a 2,25 g/l) i giudici di merito avevano correttamente riscontrato la sussistenza degli estremi del reato contestato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. c), evidenziando altresì la mancanza di disposizioni normative volte ad assicurare la consecutività delle relative prove di accertamento.

Parimenti, la seconda censura era infondata in quanto la prova della mancata omologazione dell’apparecchio era del tutto assente.

Perciò, il ricorso è stato respinto e confermata la decisione di condanna a carico dell’imputato.

La redazione giuridica

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