Denunciato per aver pronunciato nei confronti dell’ex coniuge l’espressione: “ti toglierò i bambini, stai attenta e copriti le spalle da ora in avanti”.

La Corte d’appello di Lecce, in integrale riforma della sentenza di primo grado, aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, per il delitto di minaccia commesso ai danni dell’ex coniuge.

A detta dei giudici salentini, le frasi pronunciate dall’imputato nei confronti della persona offesa erano state tali da “intimorirla gravemente, andando a toccare profili delicati della sua vita personale”.

Ma la Corte di Cassazione non ha confermato la sentenza di condanna, accogliendo, invece, il ricorso formulato dal difensore dell’imputato, il quale lamentava il vizio di applicazione dell’art. 612 c.p., dovendosi “escludere l’intimidazione allorché il male ingiusto paventato dipenda da soggetti diversi dall’autore dell’intimidazione, il cui agire sia influenzabile da quest’ultimo”; nonché del fatto che la sentenza impugnata avesse comunque, ribaltato la pronuncia assolutoria di primo grado senza rinnovare l’istruttoria dibattimentale in appello, onde consentire l’esame della persona offesa, sulla cui parola, peraltro, si era fondata la sentenza di condanna.

Il giudizio di legittimità

“Deve stigmatizzarsi la motivazione resa dal Tribunale in ordine alla presunta valenza intimidatoria delle espressioni utilizzate dall’imputato nei riguardi della persona offesa”. È quanto si legge in sentenza.

A detta degli Ermellini, « il tenore dell’argomentazione spesa sul punto (“si trattava di frasi fortemente lesive della dignità personale della signora ed in grado di intimidirla gravemente, andando a toccare profili delicati della vita personale”) non giustificavano il carattere di concreta offensività delle espressioni evocate, tanto più che i fatti profilatoicome forieri di conseguenze pregiudizievoli per la donna non erano dipendenti dalla sola volontà dell’imputato».

Per tali motivi, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con conseguente eliminazione della pena irrogata e delle statuizioni civili a carico dell’uomo.

Nella stessa sentenza i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione hanno anche ricordato che il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in pejus la sentenza impugnata basandosi esclusivamente su una diversa valutazione- rispetto a quella effettuata dal primo giudice – della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività (Sezioni Unite n. 27620/2016).

La redazione giuridica

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