Era stato condannato già in primo grado per il reato di ricettazione a lui ascritto, il tifoso sorpreso con biglietti interamente contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa

A nulla è servito al tifoso, imputato nel processo dinanzi al Tribunale di Napoli, eccepire di non essere a conoscenza della provenienza illecita di quei biglietti perché anche in secondo grado, la sentenza veniva confermata della Corte d’appello della stessa sede.

Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

Con un primo motivo, egli denunciava la violazione di norme penali e processuali non avendo la Corte d’appello considerato che poiché i biglietti in questione costituivano scritture private ed il reato per falso in scrittura privata ex art. 485 cod. pen. era stato depenalizzato ex D.Lgs. n. 7/2016, in assenza del reato presupposto non era configurabile il contestato reato di ricettazione; e, in secondo luogo, la sentenza sarebbe stata viziata in ordine alla asserita sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione, non essendo emersa prova che l’imputato avesse posto in vendita i biglietti in questione.

La decisione dei giudici Ermellini

Il primo motivo – affermano i giudici della Suprema Corte – è manifestamente infondato.

Gli stessi giudici rilevano, infatti, che la intervenuta depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata, in sé non rileva, posto che nel caso di specie deve trovare applicazione il condivisibile principio secondo cui nella ricettazione, la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa ( Sez. 7, n. 20644 del 16/02/2016).

Ma anche il secondo motivo è palesemente infondato.

In ordine alla asserita violazione dell’art. 648 cod. pen. va osservato che la decisione della Corte territoriale di ritenere l’ imputato responsabile del delitto di ricettazione (in quanto trovato nella disponibilità di sei biglietti per l’ incontro di calcio Napoli-Milan del 28/10/2009 di provenienza illecita) era circostanza a lui ben nota, trattandosi di biglietti interamente contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa; deve pertanto, ritenersi, corretta, in quanto in linea con la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, la decisione della Corte territoriale secondo cui la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.

Infatti è stato correttamente osservato che «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010)».

Di contro, la generica prospettazione avanzata dalla difesa del ricorrente in merito all’assenza di prova del reato contestato, non essendo stato provato che l’imputato avesse posto in vendita i biglietti in questione, deve considerarsi priva di rilievo, dal momento che la sua responsabilità è insista nello stesso fatto di esser stato trovato nella disponibilità di cose di provenienza illecita.

La redazione giuridica

 

Leggi anche:

MALORE FATALE SUL CAMPO DI CALCIO: MEDICO ASSOLTO PER LA MORTE DI UN QUINDICENNE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui