La transazione tra clinica e paziente per il danno patrimoniale non esclude il risarcimento del danno non patrimoniale da parte del medico

Il Tribunale di Milano (I sez Civ. n. 8737/18), esaminando un caso di colpa medica, ha stabilito in che modo influisce la transazione effettuata dalla struttura sanitaria con la paziente sulla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non richiesti nei confronti del medico, rimasto estraneo alla transazione stessa.

I fatti.

Una donna stipulava un contratto avente ad oggetto l’esecuzione di un intervento di chirurgia plastica e veniva messa in contatto con il medico, poi convenuto in giudizio, che operava in regime libero professionale presso una struttura sanitaria.

Il sanitario evidenziava come l’intervento non comportasse alcun rischio particolare, senza fornire alcun dettaglio riguardo le modalità di esecuzione del medesimo, le eventuali tecniche alternative utilizzabili e i rischi correlati a un suo eventuale esito infausto.

La donna veniva sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva e veniva dimessa lo stesso giorno, con appuntamento post operatorio per medicazioni e controlli. Dopo l’intervento si evidenziavano anomalie sulla superficie cutanea e una piaga sulla mammella sinistra. Nonostante la paziente fosse stata tranquillizzata in tal senso dal medico, le irregolarità cutanee aumentavano nel tempo.

La signora sottoscriveva un atto di transazione con la Casa di Cura, transigendo la controversia, impegnandosi a non agire nei confronti della stessa e ricevendo l’importo di €. 2.250,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Successivamente la donna depositava un ricorso per ATP presso il Tribunale di Milano, il cui esito accertava la responsabilità del medico, che costituendosi nel processo di merito che seguiva la consulenza tecnica preventiva, dichiarava di volersi avvalere della transazione intervenuta tra la Casa di cura e la paziente e negava ogni sua responsabilità.

Il consenso informato.

La paziente lamenta che nei colloqui preoperatori non ha ricevuto dettagli sulle modalità esecutive dell’intervento, sui rischi derivanti dalla sua esecuzione e sull’esistenza di interventi alternativi. Non ha comunque dimostrato quali diverse scelte avrebbe operato se fosse stata adeguatamente informata, nonché quali danni le siano derivati dalla omessa informazione.

Dalla consulenza tecnica espletata è emerso che l’intervento non è stato di routine, né di semplice esecuzione e che è stata rilevata al quadrante mammario infero-interno sinistro una cicatrice del diametro di cm. 1,5 del tutto ingiustificata per la tecnica operatoria impiegata e che tale incidente chirurgico è dovuto ad un errore tecnico commesso dal medico, concludendo per la responsabilità del convenuto nella progettazione e nell’esecuzione dell’intervento.

Sulla transazione.

La paziente ha firmato una transazione con la Casa di cura. L’atto interviene solo tra i soggetti indicati ed ha come oggetto la somma di €. 2.250,00 quale rimborso per la fattura allegata ed eventuale ulteriore intervento a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni patrimoniali presenti e futuri, cagionati alla stessa in conseguenza dell’intervento di mastoplastica additiva eseguito dal medico presso la Casa di cura.

Si deve sottolineare che nella transazione si fa riferimento esclusivamente a tutti i danni patrimoniali presenti e futuri, mentre vi è assenza di richiamo a danni di natura non patrimoniale. Per valutare gli effetti della transazione rispetto alla fattispecie in esame, il Tribunale di Milano tiene conto di quanto ritenuto in proposito dalla giurisprudenza di legittimità.

Con la sentenza n. 30174/11 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio per cui la norma di cui all’art. 1304, primo comma, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far si che possa avvalersene il condebitore solidale, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti.

La conseguente riduzione dell’ammontare dell’intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall’inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell’anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale (cfr. Cass., 20107/15 e 16087/18).

Sulla base di tanto il Tribunale di Milano ritiene che l’atto transattivo de quo si riferisca a tutti i danni patrimoniali e non sia riferito alla sola quota parte di competenza della struttura sanitaria e che trovi applicazione il ragionamento seguito dalla Cassazione secondo la quale nel caso in cui la transazione porti all’uscita di scena di uno dei debitori solidali, ma al tempo stesso alla soddisfazione del credito in misura minore rispetto alla quota ideale gravante su quel debitore, un conto è dire che gli altri condebitori restano tenuti per l’ammontare non soddisfatto del credito e altro è dire che il loro debito si riduce in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuto meno.

La conclusione è che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito.

Se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.

Quindi, per il Tribunale per determinare quale sia il danno patrimoniale risarcibile da parte del convenuto, si dovrà tenere conto non della somma riconosciuta all’attrice dalla struttura sanitaria e frutto della libera trattativa tra le parti, quanto piuttosto della quota del 50% dell’intero danno patrimoniale oggetto di riconoscimento in sede giudiziale.

Una volta quantificato il danno, il Tribunale ha condannato il medico al pagamento dei danni non patrimoniali (€. 12.220,82), che non erano stati oggetto della transazione con la clinica.

Per ciò che attiene il danno patrimoniale, invece, in virtù di quanto stabilito dalla Cassazione nella su citata sentenza a S.U. n. 30174 del 2011, il medico è stato condannato a risarcire alla paziente la differenza tra la quota del 50% dell’intero danno patrimoniale in sede giudiziale e quanto corrisposto dalla casa di cura a titolo di transazione. E ciò in quanto la somma riconosciuta dalla struttura sanitaria alla paziente è risultato essere inferiore al 50% dell’importo complessivo del danno patrimoniale accertato in giudizio.

Avv. Maria Teresa De Luca

 

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