In caso di incidente con danno patrimoniale da incapacità lavorativa non è automatica la liquidazione col criterio del triplo della pensione sociale

In merito alla circostanza in cui si verifichi un incidente con danno patrimoniale da incapacità lavorativa si è espresso il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1035 depositata il 14 giugno 2017, fornendo precisazioni sull’eventualità di una applicazione automatica del criterio del triplo della pensione sociale.

I fatti

Un artigiano muratore conviene in giudizio un condominio per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivatigli dalla caduta sul piano sottostante conseguente al cedimento della copertura in cemento-amianto del tetto, che stava calpestando per eseguire il contratto d’opera consistente in lavori di pulizia della grondaia e di apposizione di filtri ai discendenti.
Tali opere erano state commissionate dall’amministratore.
L’uomo invocava la responsabilità del condominio, in via alternativa ai sensi dell’art. 2503 e 2501 c.c., della L. n. 626/1994 e dell’art. 2043 c.c..
Il Tribunale di Ancona ha condannato il Condominio a risarcire il danno non patrimoniale e, con separata ordinanza, ha disposto la prosecuzione del giudizio al fine di determinare il danno patrimoniale, sul presupposto del necessario accertamento se tra l’amministratore o il condominio e il danneggiato potesse configurarsi l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Come si prova il rapporto di lavoro subordinato?

Secondo il Tribunale di Ancona l’attore avrebbe dovuto provare “l’esercizio, da parte dell’amministratore del condominio, di eterodirezione dell’attività lavorativa del che non vi è dimostrazione diretta”.
Dall’istruttoria espletata è emerso che il rapporto intercorso tra l’attore e l’amministratore o il condominio non è qualificabile in termini di subordinazione, ma può tuttavia ritenersi dimostrata la protratta reiterazione di contratti d’opera distinti.
Da tanto discende, anche in termini prognostici, la rilevante probabilità della reiterazione dei contratti medesimi e la conseguente integrazione reddituale in favore del danneggiato.
Può, pertanto, secondo il Tribunale ritenersi dimostrata, in danno dell’attore, la perdita di chance.
Dimostrato l’an della relativa pretesa, in virtù del fatto che dalle risultanze istruttorie non emerge l’esatta determinazione dei compensi corrisposti all’attore da parte dell’amministratore, il Tribunale di Ancona ricorre al criterio della liquidazione equitativa, che deve comunque tener conto di una prospettiva lavorativa non superiore al tempo occorrente per il compimento di anni 60 (l’attore era cinquantatreenne al momento del sinistro).

Perché non può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale?

Ebbene, secondo il Tribunale di Ancona, pur dovendo darsi atto di aperture giurisprudenziali in tal senso (Cass., n. 7531 del 2012 : “Quando sia certo che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro stradale, abbia perduto la capacità di guadagno, il conseguente danno patrimoniale può essere liquidato dal giudice ponendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale anche quando il danneggiato non abbia provato l’entità del reddito perduto, costituendo tale criterio una soglia minima del risarcimento” ), tale criterio non può applicarsi in termini di mero automatismo (cfr., ex multis, Cass., n. 23761 del 2011 : “In tema di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la relativa liquidazione non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall’art. 4 della L. 26 febbraio 1977, n. 39, trattandosi di norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica”).
Tanto ha più valore nel caso de quo in cui un soggetto non totalmente privo di altri redditi, che con l’esecuzione dei contratti d’opera per il condominio, integrava il trattamento pensionistico regolarmente in godimento (cfr. Cass., ordinanza n. 8896 del 4.5.2016.
“La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenze di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito di lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale.
Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’art. 137 c. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era totalmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato”).
Il Tribunale, in base alle su esposte considerazioni, ha liquidato il danno patito dall’artigiano in via equitativa.

Avv. Maria Teresa De Luca

 
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