Nonostante fosse evidentemente ubriaco, i medici non informarono l’imputato della possibilità di farsi assistere da un legale

Aveva un tasso alcolemico pari a 3, 2 grammi per litro a fronte di un limite di 1, 5. Rischiava quindi fino a un anno di arresto, nonché una multa fino a 6mila euro per guida in stato di ebbrezza. Reato peraltro aggravato dal fatto di essersi messo alla guida ubriaco di notte e di essere finito con la sua auto in un fosso.

E invece, come riporta il Tirreno, per un automobilista 40enne della provincia di Pistoia non ci sarà alcun provvedimento penale. Il Giudice monocratico del Tribunale del capoluogo di provincia toscano, infatti, ha assolto l’imputato perché il fatto, risalente al 2015, non costituisce reato.

Decisiva in tal senso la circostanza che i medici dell’ospedale di Pescia, che effettuarono gli accertamenti etilometrici, non informarono preventivamente l’automobilista della facoltà di farsi assistere da un avvocato. Un diritto, quest’ultimo, sancito dal codice di procedura penale (art. 354) per qualsiasi atto di indagine irripetibile.

Il ferito, a seguito dell’incidente, era stato trasportato subito all’ospedale in ambulanza.

Di conseguenza non era stato possibile per i carabinieri sottoporlo all’etilometro sul posto. Gli esami del sangue erano quindi stati effettuati in ospedale. Nel corso del procedimento, tuttavia, non è emersa alcuna prova circa l’avviso da parte del personale sanitario della possibilità dell’uomo di rivolgersi a un legale. Tale omissione ha quindi reso nullo l’accertamento, nonostante l’imputato fosse evidentemente ubriaco.

L’articolo 186 bis del codice della strada prevede tre ipotesi, a seconda del tasso alcolemico, diversamente punite. In caso di guida con tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2. 000 euro. Con tasso compreso fra 0,8 e 1,5 la sanzione amministrativa va dagli 800 ai 3.200 euro, con la previsione dell’arresto fino a 6 mesi. Infine, con tasso superiore a 1,5 scatta una sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 ed è previsto l’arresto da 6 mesi a 1 anno.

Nel caso in esame, in base al cosiddetto principio del favor rei, per il quale si deve applicare sempre l’ipotesi più favorevole all’accusato, si è dovuto presumere che l’automobilista avesse un tasso rientrante nella prima fascia. Nessun reato, dunque, ma solo illecito amministrativo.

 

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