E’ un tema che mi “picchia” in testa: sentire dalla bocca di alcuni giudici e avvocati che una procedura di Consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi non possa concludersi in 6 mesi mi fa impazzire!
Vorrei veramente comprendere come si possono affermare tali cose. La legge 24 afferma che tale procedura conciliativa debba durare 6 mesi dal momento dell’iscrizione al ruolo.
Adesso vorrei riflettere su quanto succede oggi nella maggior parte dei tribunali dove tale procedura termina in media in 12 mesi.
Lavorando in tutto il territorio nazionale conosco quanto succede in tali sedi e tirando le somme posso concludere che i motivi di tali durate (ben oltre i 6 mesi) dipendono dai consulenti tecnici di ufficio e, in secondo ordine, dai Giudici.
In dettaglio vediamo i punti “caldi” di tale discrasia:

  • Fino ad oggi in un certo numero di tribunali le procedure 696bis venivano respinte con condanna alle spese dei proponenti. Non vorrei dilungarmi sul perché di tale prassi per non sentirmi male. Per fortuna oggi diviene obbligatorio per chi non preferisce la via della mediazione. Quindi passiamo avanti;
  • I giudici destinatari di tali ricorsi fissavano mediamente a due mesi l’udienza di comparizione delle parti senza nominare il CTU, fatto che causava un ulteriore rinvio per il giuramento ove veniva accolto il ricorso;
  • Nell’udienza di Giuramento i termini concessi al ctu per l’invio della “bozza di relazione” alle parti andavano da 60 (raramente) a 150 giorni (più frequentemente);
  • Con elevata frequenza i CTU facevano istanza di proroga (peraltro mai adeguatamente motivata o comunque genericamente motivata) causando una perdita di tempo di almeno ulteriori 60 giorni;
  • Capitava non troppo raramente che i ctu non rispettavano i termini indicati dal giudice senza neanche fare istanza di proroga, tenendosi in “pancia” l’incarico anche 15-24 mesi;
  • Raramente (se non quasi mai) il Giudice sostituiva il ctu o lo condannava alla restituzione degli onorari o inviava i fascicoli al presidente del tribunale per provvedimenti disciplinari. Anzi continuava a nominarlo con una frequenza non inferiore alla solita.

Questa è la verità dei fatti. Quindi si può effettivamente terminare un 696bis in sei mesi?
Basterebbe tracciare un “percorso controfattuale ideale” e alla portata di tutti per potersi affermare che sia possibile:

  • Dopo assegnazione celere al Giudice si dovrebbe fissare la prima udienza di comparizione entro 20-30 giorni con contestuale comparizione dei CTU comunicando agli stessi di inviare immediata istanza per eventuale impossibilità di comparire affinchè si possa nominare altro ctu;
  • In sede di udienza di giuramento il CTU entro 60 giorni dall’udienza deve poter tentare la conciliazione e/o inviare la bozza di relazione alle parti, le quali hanno 15 giorni per fare eventuali note critiche con replica dei CCTTUU entro ulteriori 15 giorni;
  • La concessione di eventuali proroghe non solo dovrebbe essere motivata da reali impedimenti fisici per malattia o fatti gravi, ma non dovrebbe andare oltre i 20 giorni.

Fatte le suddette ipotesi vediamo in quanto tempo può terminare un ricorso 696bis. Facendo i conti della serva un procedimento in cui i consulenti richiedano una proroga possono durare 140 giorni che sono inferiori ai 180 richiesti dal Legislatore.
Certamente qualcuno (soprattutto i consulenti di ufficio) potrebbe lamentare o comunque giudicare tale percorso ideale come “facilone” e lontano dalla realtà ma la risposta del sottoscritto sarebbe la seguente:
“tutto falso, in quanto un caso qualsiasi di responsabilità sanitaria, anche il più complesso, può richiedere non più di tre giorni continuativi per il suo studio, comprensivo del tempo per la scrittura della relazione, specie se si considera che due o più CTU possono dividersi i compiti, mentre una segretaria può riportare in relazione tutta la documentazione sanitaria”.
Per ciò che compete ai Giudici, basterebbe avere il desiderio di voler restringere i tempi e fare come molti loro colleghi già fanno in svariati tribunali:

  • fissare celermente la prima udienza con la comparizione delle parti e dei CCTTUU;
  • preavvisare in udienza i CCTTUU che in caso di ritardo si richiederà loro la restituzione degli onorari con la sospensione delle nomine per almeno sei mesi.

Ritorno a ripetere il concetto già più volte espresso sulle pagine di questo quotidiano: esiste davvero la necessità di formare un albo di consulenti non solo di “speciale competenza ed esperienza”, ma che lavorino in esclusiva per i Tribunali con l’obbligo di tener quotidianamente aggiornati i Giudici sulla loro possibilità di assumere ulteriori incarichi quando già nominati in un numero di cause consistenti.
Non ci vuole poi tanto, basterebbe avere la volontà di essere i “migliori”, mentre al resto penserebbe la tecnologia che ci permette di fare tutto in tempo reale, come, ad esempio, accedere gratuitamente a banche dati scientifiche e a quanto necessario per far svolgere ai consulenti adeguatamente l’incarico ricevuto.

 Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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