Quest’oggi ho voglia di commentare una bozza di ctu che veramente lascia a desiderare e nella quale manca:

1) Una motivazione della quantificazione del danno da fatto illecito;
2) La logica deduttiva sull’esclusione del nesso di causalità tra comportamento dei sanitari e il danno conseguenza lamentato dall’attrice.

Andiamo per ordine.

In sintesi, si tratta di una sig.ra che a causa di una rovinosa caduta a terra si frattura e si lussa la testa dell’omero sx per il qual motivo viene trattata chirurgicamente dai sanitari ortopedici e dimessa con prescrizione di visite di controllo.

In questa prima fase della storia clinica della perizianda il CTU individua bene l’incongruità dell’atto chirurgico per cui conviene con le lamentele dei ccttpp attorei.

La perizianda una volta dimessa si reca a visita di controllo per ben tre volte (fino al 21 Agosto) e quindi il 9 settembre subisce un nuovo trauma alla spalla controlaterale (la destra), con frattura del collo e del trochite omerale. Si ricovera e grazie a questo ricovero i sanitari si accorgono della presenza di una tumefazione grande come un mandarino in sede della ferita chirurgica sulla spalla sx e dopo accertamenti radiografici e ematochimici fanno diagnosi di infezione per cui intervengono sull’arto precedentemente operato eliminando i mezzi di sintesi e tralasciando l’arto dx a causa della suddetta infezione che avrebbe reso (a loro dire) rischiosa una riparazione della frattura con mds in senso di certa e nuova infezione.

Oggi la paziente presenta una grande invalidità ai due arti superiori: la spalla sx è pressocchè inservibile, mentre quella dx ha una riduzione della funzionalità di circa 1/3.

L’attrice chiede il risarcimento del danno per:

1) Intervento chirurgico incongruo;
2) Infezione nosocomiale che ha causato il fallimento del primo intervento (insieme all’imperita sintesi) e che ha dato origine a postumi grandemente invalidanti;
3) Maggior danno atteso alla spalla dx non operata a motivo della infezione subita nel primo intervento (presso il primo nosocomio) che non ha permesso una ottimale stabilizzazione dei postumi (decisione comunque contestata dall’attrice la quale afferma che malgrado l’infezione alla spalla sx si sarebbe potuto intervenire in un secondo tempo sulla dx).

Vediamo cosa deduce il ctu (lo leggerete più dettagliatamente nella bozza che si allega):

1) Esiste errore di sintesi, quindi errore chirurgico;
2) Non si può verificare la nosocomialità dell’infezione a motivo di una generica affermazione non precisata della perizianda (ostetrica da circa 40 anni) in quanto quest’ultima ha affermato che si è anche auto medicata;
3) Esiste un danno legato all’errato gesto chirurgico dei sanitari e ad una inadeguata gestione post operatori dell’errore a causa del quale la paziente ha riportato un 4% di invalidità permanente e una invalidità temporanea di circa 35 giorni.

Avendo partecipato alle operazioni peritali e avendo appuntato quanto affermato dalla paziente in tale sede, leggendo questa bozza di ctu non posso dire di non essere rimasto sorpreso dalla superficiale relazione del collega che tra l’altro stimo parecchio.

Siamo d’accordo col ctu a riguardo dell’errore chirurgico e dell’inadeguata gestione post operatoria della perizianda, mentre non si riesce a comprendere come si sia astenuto dal giudicare un fatto fondamentale qual è quello della infezione nosocomiale per il sol motivo di poter attribuire una causalità efficiente a qualche automedicazione fatta da una ostetrica in pensione (quindi un sanitario), quando, invece, ci sono degli elementi precisi che escludono che tale causa esterna (automedicazioni) sia stata efficiente a ricondurre l’etiologia dell’infezione in un momento estraneo alle cure e alla degenza.

Per logica evidenziamo quanto segue:

1) Esistono anche infezioni tardive (come ben premette il ctu nella sua relazione);
2) La paziente non si è potuta medicare prima dell’asportazione dei punti e quindi dopo il 21 agosto;
3) La paziente è un sanitario ostetrico che non meno degli infermieri o degli ortopedici sa operare in sterilità;
4) Il 9 settembre, giorno della caduta e accesso al secondo nosocomio, i sanitari rilevano una tumefazione molle e duro elastica ai margini delle dimensioni di un mandarino: quanto accertato non può essersi formato in 15 giorni, ossia da quando la paziente ha eliminato i punti ed ha finito di farsi medicare dai medici;
5) Dar peso letterale a quanto detto dalla paziente in sede di operazioni peritali (“…questa ferita non si rimarginava … io la pulivo dall’esterno…”) cozza con quanto accertato dai sanitari del secondo nosocomio che hanno trovato una ferita ben chiusa che hanno dovuto incidere chirurgicamente.
6) La paziente ha affermato che dopo le dimissioni aveva una febbricola e che il medico curante le aveva prescritto gli antibiotici (quanto affermato ai punti 5 e 6 non è stato preso in considerazione dal ctu e nemmeno trascritto nell’anamnesi);
7) Nelle visite ambulatoriali del 5 e del 19 agosto non esiste un preciso e dettagliato esame obiettivo dell’accesso chirurgico ma solo “…medicazione…” nella prima e nella seconda “controllo clinico. Rigidità ex non uso. Si richiede rx di controllo”. Quindi non essendoci una descrizione della ferita e della sua situazione non può escludersi la presenza iniziale di una tumefazione seppur non eclatante.
8) Comunque, per poter affermare che l’automedicazione possa essere stata la causa esclusiva del processo infettivo, bisognerebbe pensare che la paziente abbia violato la ferita molto in profondità con strumentario di tipo chirurgico o comunque acuminato. Fatto impensabile!

Per quanto sopra dedotto l’affermazione del ctu mi sembra un paracadute offerto al convenuto e derivato dalla non convinzione di una infezione nosocomiale ma che giuridicamente non ha senso in quanto non è stata accertata una concausa esterna che esclude il nesso ed inoltre l’affermare di non poter definire l’eziologia della causa infettiva non manleva i convenuti dall’onere di provare i fatti, per cui quest’ultimi sono destinati alla soccombenza.

Infine parliamo della valutazione del danno biologico fatta dal CTU.

Lo stesso parla di un danno del 4% e di una invalidità temporanea senza affermare se trattasi di maggior danno, senza discutere sugli esiti attesi in caso di assenza di eventi avversi (infezione), senza che si soffermi sulla concorrenza delle lesioni (le due spalle) e senza motivare come abbia “riesumato” il 4% in base alla obiettività accertata. Vogliamo parlare, invece, dell’ obiettività descritta?

In realtà la visita fatta durante le operazioni peritale era sufficiente a descrivere quanto attualmente vale il danno subito, ma il ctu sembra essersi perso qualcosa nella trascrizione delle risultanze di tale visita. Una su tutti è la descrizione “movimento di elevazione ridotto di circa 20° rispetto al controlaterale in riferita via antalgica; difficoltà dei movimenti di abdu-adduzione così come risultano deficitari il movimento di intra ed extra rotazione…”.

Allora ditemi come si può valutare questa obiettività!

Per farvi rendere conto di come la paziente si trovava circa un anno fa vi rimando alla relazione di parte allegata al presente articolo.

Appare evidente come il ctu si debba ravvedere su quanto concluso tenendo anche conto che, a riguardo dell’operato dei sanitari del secondo nosocomio, non esiste prova dell’adeguata informativa fornita alla paziente su di un importante fatto, ossia sul rapporto rischio/benefici dalla decisione di astenersi dall’intervento chirurgico a motivo di un aumentato rischio di infezione controlaterale versus una certezza: postumi di gran lunga maggiori di quelli attesi dopo una ottimale riduzione con mds.

Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)

LEGGI LA BOZZA DI CTU

LEGGI LA RELAZIONE DI PARTE

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